Operazioni di rifinanziamento a più Lungo Termine – Definizione e Significato

Assieme alle operazioni di rifinanziamento principale (Orp) e a quelle, più rare, di regolazione puntuale (fine-tuning), le
operazioni di rifinanziamento a più lungo termine costituiscono una delle modalità con cui la Banca Centrale Europea
può condurre operazioni di mercato aperto, ossia operazioni di rifinanziamento a cui possono accedere tutte le istituzioni finanziarie autorizzate dell’Unione Monetaria, al fine di regolare la situazione di liquidità nell’area dell’euro.

Tali operazioni si caratterizzano per la frequenza mensile e la più ampia scadenza, superiore al mese e di norma pari a
tre mesi. Si tratta di operazioni inverse, ossia di operazioni di vendita (acquisto) con patto di riacquisto (rivendita) o di
operazioni di credito accompagnato da garanzia. Un’ulteriore caratteristica di queste operazioni è che possono essere
eseguite esclusivamente a tasso variabile: ciò significa che la Banca Centrale Europea determina soltanto la quantità da
immettere nel sistema, preventivamente annunciata, mentre il tasso a cui essa verrà collocata dipenderà dalla domanda
delle banche.

Tramite le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, la Banca Centrale non dà indicazioni circa l’orientamento
della politica monetaria, poiché il tasso di interesse alle quali vengono eseguite non è sotto il suo diretto controllo, ma
dipende dalla risposta del mercato; con esse, piuttosto, la Banca Centrale fornisce al sistema bancario dell’Unione Monetaria liquidità aggiuntiva, a integrazione di quella fornita tramite le operazioni di rifinanziamento principale.

Nel 2003 l’Eurosistema ha portato a termine 12 Orlt, ognuna con un importo preannunciato di 15 miliardi di euro. Nel
gennaio del 2004 tale ammontare è stato innalzato a 25 miliardi di euro. In media le Orlt hanno fornito il 19% della liquidità netta complessiva immessa attraverso operazioni di mercato aperto nel 2003. La percentuale di richieste soddisfatte in ogni Orlt nel 2003 è variata fra il 42 e il 60 per cento.

OPA – Definizione e Significato

Opa ufficialmente è l’abbreviazione di offerta pubblica d’acquisto, il particolare istituto giuridico che disciplina tutte le offerte, gli inviti a offrire o i messaggi promozionali, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto in denaro di prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, futures, opzioni e altri strumenti finanziari), rivolti a più di 200 persone e di ammontare complessivo superiore a 40mila euro. Qualora l’acquisto venga realizzato consegnando, a titolo di corrispettivo, altri prodotti finanziari l’offerta pubblica viene definita di scambio (Ops). Le offerte pubbliche di acquisto e di scambio, inizialmente regolamentate dalla legge n. 149, del 18 febbraio 1992, sono attualmente disciplinate dagli articoli 102-112 del , contenuto nel Decreto legislativo n. 58, del 24 febbraio 1998, nonché dal relativo regolamento di attuazione emanato dalla Consob ed entrato in vigore il 1^ luglio del ’98.

La normativa si divide in due parti: la prima stabilisce le regole generali, valide per tutte le offerte di acquisto e di scambio; la seconda, fissa la particolare disciplina valida per le offerte rivolte all’acquisto di azioni emesse da società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani. Per quanto concerne le norme generali, il primo adempimento che deve compiere chiunque (persona fisica o giuridica, quotata o no) intenda procedere a un’offerta pubblica è darne immediata comunicazione alla Consob, all’emittente dei prodotti finanziari che ne formano l’oggetto, e al mercato, indicando gli elementi essenziali e le finalità dell’operazione nonché i nomi degli eventuali consulenti. Alla Consob, contestualmente alla comunicazione deve essere inviato il documento dell’offerta e la scheda di adesione, perché l’Autorità ne possa prendere visione ed eventualmente richiedere all’offerente di fornire informazioni integrative, di prestare particolari garanzie e/o di rispettare determinate modalità di pubblicazione.

La Consob può agire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione (trenta giorni se si tratta di prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico), trascorsi i quali il documento può essere pubblicato integralmente su organi di stampa di adeguata diffusione e trasmesso all’emittente. Quest’ultimo è tenuto a valutare l’offerta e a redigere un comunicato nel quale viene espresso un giudizio sull’operazione. Il comunicato deve essere inviato alla Consob almeno due giorni prima della sua diffusione al mercato, al fine di consentire all’Autorità di richiedere ulteriori informazioni. La sua pubblicazione deve avvenire prima della data a partire dalla quale è concessa facoltà di aderire all’offerta. Il periodo per il quale tale facoltà viene concessa non può essere inferiore ai 15 giorni né superiore ai 40 giorni di Borsa aperta. Per esigenze di corretto svolgimento dell’offerta e di tutela degli investitori, tuttavia, la Consob può prorogare la durata dell’offerta fino a un massimo di 45 giorni.

Inoltre, nel caso in cui l’emittente convochi un’assemblea negli ultimi dieci giorni disponibili per aderire all’offerta, il termine di quest’ultima viene differito di ulteriori dieci giorni. L’offerta è irrevocabile ed è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto, i quali vi aderiscono mediante sottoscrizione della scheda di adesione (forme diverse possono essere previste per la raccolta delle adesioni all’offerta sui mercati regolamentati). Durante tutto il periodo dell’offerta, ossia dalla data della prima comunicazione al mercato a quella del pagamento del corrispettivo, l’offerente, l’emittente, i loro amministratori, sindaci o direttori generali nonché tutti i soggetti a essi legati da rapporti di controllo, sono tenuti al rispetto di norme di trasparenza e correttezza, volte a fornire al mercato tutte le informazioni fondamentali circa le caratteristiche e l’andamento dell’operazione nonché a impedire comportamenti che possano influenzare le adesioni o alterare in maniera rilevante i presupposti della offerta stessa.

In particolare, per l’offerente è previsto l’obbligo di adeguare il prezzo di offerta al più alto prezzo pagato per gli acquisti di prodotti finanziari oggetto di offerta effettuati durante il periodo della stessa. Per l’emittente di azioni quotate che sono oggetto di offerta, è invece previsto il divieto di compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, senza l’autorizzazione dell’assemblea (ordinaria o straordinaria a seconda della materia), la quale deve deliberare in qualsiasi convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale. L’offerta può essere modificata in aumento dallo stesso offerente fino a tre giorni prima della data prevista per la chiusura, purché tuttavia non venga ridotto il quantitativo richiesto. Sono ammesse inoltre offerte concorrenti da parte di altri soggetti se il corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata è superiore a quello dell’ultima offerta o rilancio, o se comportano l’eliminazione di una condizione di efficacia.

Offerte concorrenti possono essere lanciate fino a cinque giorni prima della chiusura dell’offerta originaria ovvero dell’ultima offerta presentata e comunque, in caso di proroga, non oltre il cinquantesimo giorno dal lancio della prima offerta. La normativa delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio prevede anche una disciplina speciale quando ne formano oggetto azioni di società italiane quotate in un mercato regolamentato italiano. Le finalità specifiche perseguite da questa disciplina sono due: tutelare gli azionisti di minoranza in caso di trasferimento del controllo della società e garantire parità di trattamento a tutti gli azionisti. Il primo obiettivo è perseguito essenzialmente tramite la previsione di un’opa obbligatoria totalitaria quando un soggetto acquisisce più del 30% delle azioni con diritto di voto sugli argomenti riguardanti nomina o revoca o responsabilità degli amministratori o del consiglio di sorveglianza; il secondo, tramite la definizione di uno specifico criterio di determinazione del prezzo di offerta, che consente anche agli azionisti di minoranza di poter guadagnare almeno parte del premio di controllo (il maggior prezzo, rispetto a quello di mercato, pagato dall’acquirente al vecchio azionista di controllo).

La disciplina speciale, in particolare, definisce alcune fattispecie in relazione alle quali sorge l’obbligo di promuovere un’offerta (opa totalitaria, residuale, di concerto, a cascata, tra il 30% e il 50%), condiziona a specifiche condizioni il lancio di offerte facoltative e stabilisce sanzioni per la violazione delle norme relative. Al riguardo, l’articolo 110 del Testo Unico stabilisce che chi viola le norme sull’Opa non possa esercitare il diritto di voto sulle azioni possedute (e se lo fa, la delibera assembleare è impugnabile) e debba alienare quelle eccedenti i limiti previsti entro dodici mesi.

Moneta Interbancaria – Definizione e Significato

Moneta interbancaria, come esprime lo stesso significato letterale della locuzione, sono i soldi, o meglio i depositi, che
le banche scambiano tra loro al fine di riequilibrare temporanee eccedenze e transitori deficit di tesoreria. Di norma, sono le banche piccole che trasferiscono depositi a quelle più grandi, visto che più frequentemente sono esse ad avere surplus di liquidità, mentre le grandi si trovano di norma in costante stato di bisogno.

Caratteristica di questi depositi è di avere una durata relativamente breve; taluni anche di un giorno. La loro tipologia è
fissa e dipende, oltre che dalla durata, anche dal giorno in cui avviene l’effettivo trasferimento di fondi da una banca all’altra. Ciascun deposito viene poi remunerato con un differente tasso d’interesse, il cui nome coincide con quello del
deposito stesso.

Il più famoso dei depositi interbancari è l’overnight, il quale viene trasferito il giorno stesso della contrattazione e scade
il giorno successivo. Vi sono però anche altri depositi della durata di un giorno: il tomorrow-next, lo spot-next e il corporate. Il primo parte il primo giorno lavorativo successivo a quello di contrattazione; il secondo, il secondo giorno lavorativo successivo; e il terzo, il terzo giorno lavorativo successivo a quello di negoziazione.

Depositi a più lunga scadenza sono invece i time deposits e i depositi a tempo: i primi vengono trasferiti il giorno stesso
ed hanno scadenze inferiori ai 30 giorni; gli altri, che partono il secondo giorno successivo, hanno diverse scadenze: sette o 15 giorni, uno, due, tre, quattro, cinque, sei o 12 mesi.
Infine, il deposito può essere a vista, detto anche con terminologia inglese call-money. In tal caso, il suo trasferimento
ha luogo il giorno stesso di contrattazione, mentre la sua scadenza è variabile: basta darne preavviso con 48 ore di anticipo.

L’insieme di tali depositi costituisce il cosiddetto mercato interbancario. La sua origine risale al 1963, anche se è soltanto a partire dal 1990, quando è partito il mercato interbancario dei depositi (Mid) su circuito telematico, che i volumi si
sono fatti significativi. Tanto da ridurre in misura sensibile le operazioni di rifinanziamento delle banche presso la Banca Centrale.

Cosa Sono i Prestiti per i Protestati

Oggi anche i protestati possono accedere a finanziamenti (mutui, piccoli finanziamenti, liquidità, credito al consumo) e prestiti personali tradizionali, richiedendo un prestito personale per protestati.

Molte società finanziare concedono prestiti a tutti coloro, seppur protestati, risultino lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e percepiscono una busta paga.
In questo caso la società erogante il prestito trattiene direttamente dalla paga del richiedente la rata mensile (cessione del quinto).

La trattenuta a monte della rata è scontata, poiché nessun istituto finanziario si assumerebbe il rischio di elargire liquidità a persone che risultano come “cattivi pagatori”, consentendo loro di pagare le rate tramite RID bancario o semplici bollettini postali.

Nel caso della cessione del quinto dello stipendio, l’istituto erogante il credito tramite prestito personale per protestati, percepisce la rata direttamente dal datore di lavoro e in caso di decesso del soggetto finanziato vi sono a garanzia il TFR maturato e le assicurazioni.
Solitamente, come spiegato in questa guida, i lavoratori atipici o lavoratori autonomi non possono accedere al prestito personale per protestati, a meno che non procedano prima alla cancellazione protesto, saldando le cambiali o assegni bancari insoluti ai dovuti creditori.

Un’alternativa è costituita dal garante.
Il prestito con garante consente a chi richiede un prestito e non possiede le necessarie garanzie di solvibilità richieste dall’istituto di credito o dalla banca, di poter ugualmente fare richiesta di un finanziamento portando a garanzia un reddito di una terza persona.
In questo caso il “garante” del prestito si farà carico delle eventuali rate non pagate da chi richiede il prestito. Più comunemente il tradizionale prestito personale è chiamato anche “prestito a firma singola”.
Nel contratto di prestito che prevede la presenza del garante, dovranno essere apposte due firme: la firma di chi richiede il prestito e la firma di chi fornisce le garanzie di solvibilità, appunto, il garante.
Chi fa da garante non deve essere segnalato presso le centrali rischi, pena il rifiuto del prestito. Chi fa da garante del prestito, può essere qualsiasi persona: un parente, un amico, un conoscente.
Le finanziarie richiedono la presenza di un garante, ad esempio, se chi richiede il prestito non possiede una storia creditizia, o il reddito dimostrabile è basso a fronte della somma richiesta, o ancora, si richiede un garante quando il contratto di lavoro è a tempo determinato e non a tempo indeterminato.

Motivi per Aggiornare il Sito Aziendale

Il sito non è una cosa se una volta fatta deve essere abbandonata, anzi abbiamo in tanti articoli precedenti discusso i vantaggi che l’aggiornamento porta in termini di posizionamento web. Ecco ora 5 ragioni per le quali è opportuno procedere con un continuo aggiornamento.

La prima impressione è fondamentale
Al giorno d’oggi la maggior parte delle aziende e persone verifica i siti di partner/fornitori/erogatori di servizi prima di condurre affari con loro. Che debbano curiosare il menu del ristorante per prenotare una cena o approfondire le caratteristiche di un prodotto vi sono alte probabilità che vi giudichino in base al vostro sito web. Nulla fa una cattiva impressione sul web quanto un sito web “stantio”. Se il sito è Out-of-date cosa potranno pensare della vostra attività e dei vostri prodotti possibili acquirenti? Dovrete quindi essere sicuri di impressionare i vostri visitatori con un sito web moderno, usabile e piacevole se volete convertirli in clienti.

Siate competitivi
Risulta essere importante assicurarsi che la vostra presenza online sia uguale o migliore di quella della concorrenza. I potenziali clienti sono online alla ricerca di potenziali fornitori con i quali fare affari, fornite loro informazioni utili e facili da reperire che possano supportarli nel prendere la decisione migliore.

Presenza e condivisione
Gli utenti accedono al vostro sito tramite vari dispositivi mobile non più solamente tramite il PC, accertatevi di disporre di un sito web responsive al fine di rendere piacevole la navigazione delle vostre pagine. Gli utenti inoltre potrebbero voler condividere i vostri contenuti tramite il web, assicuratevi di fornire strumenti semplici per agevolare la condivisione tramite mail o social network

Seguire il business
Avete probabilmente nuovi prodotti o servizi, assicuratevi che gli stessi siano presenti sul web, gli utenti potrebbero aver sentito parlare degli stessi ma se non sono presenti sul vostro sito probabilmente non vi chiameranno.

Aggiornate direttamente il sito
Cercate soluzioni alternative al pagamento per ogni semplice aggiornamento del sito, chiedere al vostro web master l’implementazione di un’interfaccia che consenta a voi direttamente l’inserimento di nuovi contenuti e lasciate che lui si concentri sull’affinamento di altri elementi del sito.