OPV – Definizione e Significato

L’offerta pubblica di vendita, comunemente denotata dalla sigla Opv, rappresenta, forse, il più importante strumento
giuridico/finanziario tramite il quale gli azionisti di controllo di una società offrono al pubblico dei risparmiatori tutte o
parte delle proprie azioni aventi diritto di voto. L’Opv è inoltre lo strumento principe attraverso cui si realizza la privatizzazione delle società pubbliche.

Con l’offerta pubblica di vendita i prodotti finanziari che ne formano oggetto sono offerti a un identico prezzo, determinato in funzione dei corsi borsistici se sono quotati. L’acquirente non può comprare un numero di prodotti finanziari inferiore a quello che costituisce il lotto minimo, e deve acquistarli rivolgendosi a una sola delle banche incaricate del collocamento. In questo modo, la legge garantisce che l’offerta sia veramente pubblica, siano cioè numerosi gli acquirenti.

Infatti, la funzione dell’Opv è di consentire la più ampia diffusione possibile dei prodotti finanziari di un emittente.
Meno nota dell’offerta di vendita è l’offerta pubblica di sottoscrizione. La differenza fra le due è semplice: tramite la
prima, l’offerente si impegna a vendere i titoli in suo possesso; nel secondo caso, vengono offerti prodotti finanziari di
nuova emissione: coloro che aderiscono a questo tipo di offerta, pertanto, in quanto primi prenditori di nuovi titoli, ne
sono propriamente sottoscrittori (e non acquirenti).

Offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione costituiscono le due principali fattispecie della cosiddetta sollecitazione
all’investimento, disciplinata dagli articoli 94 e seguenti del Testo Unico della Finanza. Con questa dizione viene contemplata , con l’esclusione della raccolta dei depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari.
Perché l’offerta possa essere qualificata come pubblica, è necessario, tra l’altro, che soddisfi i seguenti requisiti: sia rivolta anche a soggetti diversi dagli investitori istituzionali (banche, Sgr, Sicav, Sim eccetera), che il numero di soggetti
ai quali si rivolge sia superiore a quello stabilito dalla Consob (al momento 200, precedentemente 300), e che il valore
complessivo dei prodotti offerti superi i 40mila euro.

Coloro che intendono procedere a una sollecitazione all’investimento sono tenuti a darne preventiva comunicazione alla
Consob, allegando un prospetto informativo redatto secondo precise modalità stabilite dall’Autorità stessa.
La comunicazione deve contenere una sintetica descrizione dell’offerta nonché l’indicazione dei soggetti che la promuovono. Il prospetto informativo, invece, deve fornire agli investitori le informazioni necessarie affinché essi possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente. Fra le altre indicazioni, il prospetto informativo deve anche contenere il prezzo di vendita o di collocamento, nonché la quantità dei prodotti
finanziari offerti. Queste due ultime informazioni, tuttavia, possono esserne fornite anche in un momento successivo,
tramite i cosiddetti avvisi integrativi.

Ricevuta la comunicazione, la Consob verifica se è necessario richiedere ulteriori informazioni; nel caso non ce ne sia
bisogno, autorizza la pubblicazione del prospetto informativo, il quale deve essere reso pubblico almeno cinque giorni
prima dell’inizio del periodo di adesione.

Il prospetto viene reso pubblico in tre modi: mediante deposito presso la Consob; mediante deposito di copie a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso l’offerente, l’emittente, gli intermediari incaricati del collocamento e la società di gestione del mercato (nel caso in cui oggetto dell’offerta siano strumenti finanziari quotati); mediante pubblicazione di un avviso su organi di stampa adeguatamente diffusi.
Il periodo di adesione ha inizio entro 60 giorni dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto (ossia dalla data di
autorizzazione della Consob a pubblicarlo) e non può avere durata inferiore a due giorni. L’adesione alla sollecitazione è
effettuata di norma mediante la sottoscrizione di un modulo appositamente predisposto dall’offerente.

Come si Richiedere lo Stato di Famiglia

Lo stato di famiglia è quel certificato che in Italia viene utilizzato per attestare la composizione della famiglia anagrafica. Per famiglia anagrafica si intende l’insieme di persone unite dal vincolo della parentela, coniugio, affinità, adozione o che per motivi affettivi instaurano una stabile convivenza (quest’ultima testimoniata dalla coabitazione stabile).
Quello che conta davvero nello stato di famiglia è che tutti vivano sotto lo stesso tetto, cioè nello stesso immobile e allo stesso indirizzo civico. Lo stato di famiglia può comprendere anche una singola persona, nel caso in cui questa viva da sola.

A differenza dello stato di famiglia, il nucleo familiare non necessariamente coincide con la famiglia anagrafica. Mentre per far parte dello stesso stato di famiglia tutti devono vivere nella stessa abitazione, le persone che compongono un nucleo familiare possono anche abitare molto distanti tra loro, come ad esempio il figlio che si allontana per motivi di studio ma che ancora dipende economicamente dai genitori

Il certificato serve sia nei rapporti con la pubblica amministrazione sia tra privati e può essere richiesto per svariati motivi: solo per fare un esempio, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre fornire, tra le altre cose, anche il proprio stato di famiglia.

Per uscire dallo stato di famiglia è sufficiente cambiare la residenza e andare a vivere da soli o con altre persone.

Il certificato di stato di famiglia deve essere richiesto all’ufficio anagrafe del Comune di residenza, presentando un documento d’identità. La validità del certificato è di sei mesi. Il costo è esiguo, a meno che non venga rilasciato su carta bollata: in questo caso v’è da pagare la marca, a carico del richiedente. È possibile, tuttavia, ottenere il certificato di stato di famiglia gratuitamente online utilizzando la carta dei servizi (cioè tessera sanitaria).

Nei rapporti con la pubblica amministrazione, il certificato può essere sostituito da un’autocertificazione.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è iniziato nel nostro Paese, un importante processo di “sburocratizzazione” e di semplificazione amministrativa per
riformare la Pubblica Amministrazione e farla funzionare in maniera più efficace e trasparente.
L’autocertificazione permette ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato.
L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
Per scrivere il documento è possibile utilizzare questo modello autocertificazione stato di famiglia.

Di seguito tutte le informazioni necessarie alla compilazione dell’autocertificazione dello stato di famiglia
-dati anagrafici del soggetto che compila l’autocertificazione
-indirizzo completo dell’abitazione in cui vivono i soggetti inseriti nello stato di famiglia
-nome, cognome, luogo e data di nascita e stato civile di ciascun componente
-data e luogo di redazione dell’autocertificazione
-firma del soggetto che compila l’autocertificazione.

L’autocertificazione può essere presentata anche ai privati, come le banche, ma questi hanno la facoltà di accettarla o meno. Risulta essere invece impossibile seguire la via dell’autocertificazione nei rapporti con l’autorità giudiziaria.

Operazioni su Iniziativa delle Controparti

Assieme alle operazioni di mercato aperto e al sistema di riserva obbligatoria, le operazioni su iniziativa delle controparti costituiscono uno strumento di politica monetaria nell’ambito dell’area dell’euro.
Queste operazioni possono essere di due tipi: operazioni di credito, con le quali le istituzioni creditizie autorizzate (ossia
tutti gli istituti di credito soggetti a riserva obbligatoria) impiegano, al tasso di deposito marginale, eventuali eccedenze
giornaliere di liquidità presso la Banca Centrale Europea, oppure operazioni di debito, con le quali gli stessi soggetti autorizzati prendono a prestito dalla Bce, al tasso di rifinanziamento marginale, la liquidità di cui hanno bisogno per coprire eventuali deficit giornalieri di liquidità.

I due tassi sono particolarmente importanti perché, in condizioni normali, costituiscono il corridoio all’interno del quale
varia il tasso overnight di mercato (se questo fosse più alto del tasso marginale di finanziamento o più basso del tasso di
deposito, le banche – rispettivamente – non si finanzierebbero o non presterebbero sul mercato, ma esclusivamente presso la Bce, spingendo così il tasso di mercato al di sotto del primo o al di sopra del secondo, a seconda delle circostanze).
Per questo motivo, questi due tassi hanno un’importanza notevole nel segnalare l’orientamento della politica monetaria
nel medio termine, tanto più che la Banca Centrale può modificarli in misura diversa. Per esempio, il 9 aprile ’99 ha ridotto il tasso di deposito di 50 centesimi e quello di rifinanziamento di un punto percentuale, privilegiando così in maniera particolare il rifinanziamento bancario.

Di norma, le operazioni su iniziativa delle parti non sono soggette a limitazioni, benché la Bce abbia la possibilità di
imporre restrizioni, cosicché gli istituti di credito autorizzati possono ricorrervi tutte le volte che lo desiderano nella misura ritenuta più adeguata alle proprie esigenze.

Tuttavia, nel caso delle operazioni di debito, è necessario che gli istituti di credito prestino le dovute garanzie, sotto
forma di titoli stanziabili. Sono tali i titoli che presentano determinate caratteristiche di importanza per i mercati finanziari e per i sistemi creditizi, indipendentemente dal fatto che siano negoziabili o meno. Essi, in particolare, possono essere distinti in due categorie: attività di primo livello (titoli pubblici, obbligazioni emesse da istituti di credito, dalle
Banche Centrali e da imprese non finanziarie) e attività di secondo livello (altri tipi di strumenti, negoziabili e non).

Operazioni di rifinanziamento a più Lungo Termine – Definizione e Significato

Assieme alle operazioni di rifinanziamento principale (Orp) e a quelle, più rare, di regolazione puntuale (fine-tuning), le
operazioni di rifinanziamento a più lungo termine costituiscono una delle modalità con cui la Banca Centrale Europea
può condurre operazioni di mercato aperto, ossia operazioni di rifinanziamento a cui possono accedere tutte le istituzioni finanziarie autorizzate dell’Unione Monetaria, al fine di regolare la situazione di liquidità nell’area dell’euro.

Tali operazioni si caratterizzano per la frequenza mensile e la più ampia scadenza, superiore al mese e di norma pari a
tre mesi. Si tratta di operazioni inverse, ossia di operazioni di vendita (acquisto) con patto di riacquisto (rivendita) o di
operazioni di credito accompagnato da garanzia. Un’ulteriore caratteristica di queste operazioni è che possono essere
eseguite esclusivamente a tasso variabile: ciò significa che la Banca Centrale Europea determina soltanto la quantità da
immettere nel sistema, preventivamente annunciata, mentre il tasso a cui essa verrà collocata dipenderà dalla domanda
delle banche.

Tramite le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, la Banca Centrale non dà indicazioni circa l’orientamento
della politica monetaria, poiché il tasso di interesse alle quali vengono eseguite non è sotto il suo diretto controllo, ma
dipende dalla risposta del mercato; con esse, piuttosto, la Banca Centrale fornisce al sistema bancario dell’Unione Monetaria liquidità aggiuntiva, a integrazione di quella fornita tramite le operazioni di rifinanziamento principale.

Nel 2003 l’Eurosistema ha portato a termine 12 Orlt, ognuna con un importo preannunciato di 15 miliardi di euro. Nel
gennaio del 2004 tale ammontare è stato innalzato a 25 miliardi di euro. In media le Orlt hanno fornito il 19% della liquidità netta complessiva immessa attraverso operazioni di mercato aperto nel 2003. La percentuale di richieste soddisfatte in ogni Orlt nel 2003 è variata fra il 42 e il 60 per cento.

OPA – Definizione e Significato

Opa ufficialmente è l’abbreviazione di offerta pubblica d’acquisto, il particolare istituto giuridico che disciplina tutte le offerte, gli inviti a offrire o i messaggi promozionali, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto in denaro di prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, futures, opzioni e altri strumenti finanziari), rivolti a più di 200 persone e di ammontare complessivo superiore a 40mila euro. Qualora l’acquisto venga realizzato consegnando, a titolo di corrispettivo, altri prodotti finanziari l’offerta pubblica viene definita di scambio (Ops). Le offerte pubbliche di acquisto e di scambio, inizialmente regolamentate dalla legge n. 149, del 18 febbraio 1992, sono attualmente disciplinate dagli articoli 102-112 del , contenuto nel Decreto legislativo n. 58, del 24 febbraio 1998, nonché dal relativo regolamento di attuazione emanato dalla Consob ed entrato in vigore il 1^ luglio del ’98.

La normativa si divide in due parti: la prima stabilisce le regole generali, valide per tutte le offerte di acquisto e di scambio; la seconda, fissa la particolare disciplina valida per le offerte rivolte all’acquisto di azioni emesse da società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani. Per quanto concerne le norme generali, il primo adempimento che deve compiere chiunque (persona fisica o giuridica, quotata o no) intenda procedere a un’offerta pubblica è darne immediata comunicazione alla Consob, all’emittente dei prodotti finanziari che ne formano l’oggetto, e al mercato, indicando gli elementi essenziali e le finalità dell’operazione nonché i nomi degli eventuali consulenti. Alla Consob, contestualmente alla comunicazione deve essere inviato il documento dell’offerta e la scheda di adesione, perché l’Autorità ne possa prendere visione ed eventualmente richiedere all’offerente di fornire informazioni integrative, di prestare particolari garanzie e/o di rispettare determinate modalità di pubblicazione.

La Consob può agire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione (trenta giorni se si tratta di prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico), trascorsi i quali il documento può essere pubblicato integralmente su organi di stampa di adeguata diffusione e trasmesso all’emittente. Quest’ultimo è tenuto a valutare l’offerta e a redigere un comunicato nel quale viene espresso un giudizio sull’operazione. Il comunicato deve essere inviato alla Consob almeno due giorni prima della sua diffusione al mercato, al fine di consentire all’Autorità di richiedere ulteriori informazioni. La sua pubblicazione deve avvenire prima della data a partire dalla quale è concessa facoltà di aderire all’offerta. Il periodo per il quale tale facoltà viene concessa non può essere inferiore ai 15 giorni né superiore ai 40 giorni di Borsa aperta. Per esigenze di corretto svolgimento dell’offerta e di tutela degli investitori, tuttavia, la Consob può prorogare la durata dell’offerta fino a un massimo di 45 giorni.

Inoltre, nel caso in cui l’emittente convochi un’assemblea negli ultimi dieci giorni disponibili per aderire all’offerta, il termine di quest’ultima viene differito di ulteriori dieci giorni. L’offerta è irrevocabile ed è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto, i quali vi aderiscono mediante sottoscrizione della scheda di adesione (forme diverse possono essere previste per la raccolta delle adesioni all’offerta sui mercati regolamentati). Durante tutto il periodo dell’offerta, ossia dalla data della prima comunicazione al mercato a quella del pagamento del corrispettivo, l’offerente, l’emittente, i loro amministratori, sindaci o direttori generali nonché tutti i soggetti a essi legati da rapporti di controllo, sono tenuti al rispetto di norme di trasparenza e correttezza, volte a fornire al mercato tutte le informazioni fondamentali circa le caratteristiche e l’andamento dell’operazione nonché a impedire comportamenti che possano influenzare le adesioni o alterare in maniera rilevante i presupposti della offerta stessa.

In particolare, per l’offerente è previsto l’obbligo di adeguare il prezzo di offerta al più alto prezzo pagato per gli acquisti di prodotti finanziari oggetto di offerta effettuati durante il periodo della stessa. Per l’emittente di azioni quotate che sono oggetto di offerta, è invece previsto il divieto di compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, senza l’autorizzazione dell’assemblea (ordinaria o straordinaria a seconda della materia), la quale deve deliberare in qualsiasi convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale. L’offerta può essere modificata in aumento dallo stesso offerente fino a tre giorni prima della data prevista per la chiusura, purché tuttavia non venga ridotto il quantitativo richiesto. Sono ammesse inoltre offerte concorrenti da parte di altri soggetti se il corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata è superiore a quello dell’ultima offerta o rilancio, o se comportano l’eliminazione di una condizione di efficacia.

Offerte concorrenti possono essere lanciate fino a cinque giorni prima della chiusura dell’offerta originaria ovvero dell’ultima offerta presentata e comunque, in caso di proroga, non oltre il cinquantesimo giorno dal lancio della prima offerta. La normativa delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio prevede anche una disciplina speciale quando ne formano oggetto azioni di società italiane quotate in un mercato regolamentato italiano. Le finalità specifiche perseguite da questa disciplina sono due: tutelare gli azionisti di minoranza in caso di trasferimento del controllo della società e garantire parità di trattamento a tutti gli azionisti. Il primo obiettivo è perseguito essenzialmente tramite la previsione di un’opa obbligatoria totalitaria quando un soggetto acquisisce più del 30% delle azioni con diritto di voto sugli argomenti riguardanti nomina o revoca o responsabilità degli amministratori o del consiglio di sorveglianza; il secondo, tramite la definizione di uno specifico criterio di determinazione del prezzo di offerta, che consente anche agli azionisti di minoranza di poter guadagnare almeno parte del premio di controllo (il maggior prezzo, rispetto a quello di mercato, pagato dall’acquirente al vecchio azionista di controllo).

La disciplina speciale, in particolare, definisce alcune fattispecie in relazione alle quali sorge l’obbligo di promuovere un’offerta (opa totalitaria, residuale, di concerto, a cascata, tra il 30% e il 50%), condiziona a specifiche condizioni il lancio di offerte facoltative e stabilisce sanzioni per la violazione delle norme relative. Al riguardo, l’articolo 110 del Testo Unico stabilisce che chi viola le norme sull’Opa non possa esercitare il diritto di voto sulle azioni possedute (e se lo fa, la delibera assembleare è impugnabile) e debba alienare quelle eccedenti i limiti previsti entro dodici mesi.