Come Fare un Reclamo Zara

Presentare un reclamo a Zara richiede un approccio che tenga insieme la logica commerciale di un’azienda globale, le particolarità del canale attraverso cui l’acquisto è avvenuto e, soprattutto, i diritti che la normativa europea e quella nazionale riconoscono al consumatore. Non esiste un percorso unico valido per ogni evenienza, ma conoscere i passaggi chiave e gli interlocutori corretti permette di trasformare un’esperienza insoddisfacente in una pratica di tutela rapida ed efficace. Il punto di partenza è comprendere se il problema sia sorto in un negozio fisico o nello shop online, perché Zara – società del gruppo Inditex – gestisce i flussi di assistenza su piattaforme diverse. Nel primo caso il rapporto contrattuale si conclude al banco cassa del punto vendita, sicché la gestione immediata del reclamo passa dal direttore del negozio; nel secondo caso, invece, l’acquisto rientra nei contratti a distanza disciplinati dal Codice del consumo, con diritto di recesso entro quattordici giorni e con un servizio clienti centralizzato che fa capo alla sede spagnola ma opera, per l’Italia, tramite una struttura di customer care dedicata.

Quando il disservizio emerge dentro il negozio, il consumatore deve anzitutto chiedere di parlare con il responsabile di reparto o con lo store manager. L’esperienza di molti acquirenti dimostra che una spiegazione chiara dei fatti, accompagnata dalla presentazione dello scontrino fiscale e, se si tratta di un difetto del capo, dal capo stesso in condizioni di pulizia, risolve la questione sul posto: Zara adotta una policy commerciale piuttosto flessibile che consente il rimborso entro trenta giorni, la sostituzione immediata con un articolo identico o l’emissione di un buono spesa quando il prodotto non è più disponibile. Il Codice del consumo impone che, in caso di difetto di conformità manifestatosi entro ventiquattro mesi dalla consegna, il venditore risponda offrendo riparazione o sostituzione senza spese, o riduzione del prezzo, oppure risoluzione del contratto se le prime due soluzioni risultano impossibili o eccessivamente onerose. La catena spagnola recepisce questa disciplina nei propri termini di vendita e, per prassi, preferisce sostituire o rimborsare immediatamente pur di non compromettere la customer satisfaction. Tuttavia può capitare che lo store manager ritenga il reclamo infondato, magari perché il difetto pare dovuto a un cattivo uso del capo – si pensi a lavaggi a temperatura errata o a strappi derivanti da usura – oppure perché la richiesta eccede la politica aziendale di periodo. In questo caso il cliente può formalizzare la contestazione in forma scritta compilando il modulo di reclamo disponibile in ogni negozio, che il personale è tenuto a fornire. Il modulo viene poi inoltrato alla sede italiana di Inditex, in via Spiga a Milano, per un riesame che di norma richiede una decina di giorni lavorativi. Per rafforzare la propria posizione è utile corredare il modulo con fotografie del difetto e, qualora il capo sia già stato oggetto di lavaggio, con la ricevuta della lavanderia o con la prova dell’utilizzo di un ciclo di lavaggio delicato.

Se il problema deriva da un acquisto sul sito zara.com o tramite l’app mobile, la prima interfaccia è il portale stesso. Accedendo all’area “I miei ordini” si trova il pulsante “Richiedi assistenza” che avvia una chat istantanea con un operatore. Viene assegnato un numero di pratica, indispensabile per tracciare le successive comunicazioni. Il customer care online ha accesso all’intero dossier dell’acquisto: data e ora dell’ordine, modalità di pagamento, tracciatura del pacco, fotografia scattata al capo prima dell’imballaggio, eventuali segnalazioni di altri clienti su lotti difettosi. Ciò permette una verifica preliminare molto rapida e spesso la soluzione è immediata: il servizio clienti invia un’etichetta di reso prepagata, offre di cambiare la taglia, oppure, se il bene è difettoso, dispone il rimborso sullo stesso mezzo di pagamento utilizzato dal cliente. L’ostacolo nasce quando il difetto compare dopo la finestra dei trenta giorni concessa per i resi “per ripensamento”. In quel caso Zara procede a un ritiro con corriere e sottopone il capo a un controllo qualità nel magazzino centrale. Se la perizia conferma il vizio di conformità, il rimborso è totale e comprende le spese di spedizione; se invece il vizio risulta insussistente, l’articolo viene rispedito al cliente a sue spese. La chiave per evitare contestazioni è conservare la prova fotografica del difetto non appena si manifesta e inviarla al customer care nella prima mail utile, indicando in modo circostanziato quando e come si è verificato l’inconveniente.

Può succedere che l’iter digitale non soddisfi il cliente, per esempio perché il termine di risposta di Zara supera i sette giorni lavorativi che l’azienda stessa si impegna a rispettare, oppure perché la decisione viene rigettata senza motivazione adeguata. In questa fase il consumatore può alzare il livello del confronto e presentare un reclamo formale scritto. La missiva, sottoscritta con firma autografa scansionata o con firma digitale, va inviata via pec all’indirizzo inditexitalia@legalmail.it, oppure con raccomandata  a Inditex Italia S.r.l. – Ufficio Assistenza Clienti, via Fatebenefratelli 10, 20121 Milano. Il testo della lettera deve riportare i dati anagrafici completi, il numero di ordine o di scontrino, la descrizione del vizio, i rimedi richiesti (sostituzione, riparazione, riduzione del prezzo o rimborso) e la diffida a rispondere entro un termine ragionevole, di solito fissato in quindici giorni, citando la normativa di riferimento – articolo 135‑bis e seguenti del Codice del consumo per i difetti di conformità, articoli da 128 a 135‑octies in recepimento della Direttiva 2019/771/UE. È utile precisare che, in assenza di riscontro, si presenterà ricorso al Servizio di conciliazione paritetica o, in ultima istanza, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Zara, consapevole del rischio reputazionale, tende a fornire una risposta motivata entro la dead‑line pur di evitare escalation.

Se anche il reclamo formale non porta esiti, resta la via della conciliazione paritetica. Inditex ha aderito al protocollo con le principali associazioni di consumatori italiane – Altroconsumo, Codacons, Adiconsum – che prevede la costituzione di un collegio di tre membri: un rappresentante dell’azienda, un rappresentante dell’associazione e un conciliatore esperto. La domanda di conciliazione si presenta online sul sito dell’associazione scelta, allegando tutta la corrispondenza intercorsa. Il collegio convoca le parti in videoconferenza o in presenza e formula una proposta che, se accettata, diventa vincolante. L’esperienza mostra che oltre l’ottanta per cento dei reclami si chiude a questo stadio con un accordo che prevede rimborso integrale o parziale, buoni acquisto o sostituzione del capo contestato.

Nel caso estremo in cui la conciliazione fallisca, rimangono due strade: l’Arbitro per le Controversie Finanziarie non è competente, perché la materia non è bancaria; l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può però sanzionare pratiche commerciali scorrette, come il rifiuto illegittimo di garanzia. Per somme fino a cinquemila euro, il consumatore può infine ricorrere al giudice di pace del proprio domicilio, con procedura semplificata. Zara, tuttavia, aderisce al Regolamento ODR dell’Unione europea: ciò significa che l’utente può caricare il reclamo sulla piattaforma on‑line dispute resolution raggiungibile dal banner “Risoluzione delle controversie” presente in fondo al sito aziendale. Il gestore ODR notificherà la contestazione a Zara e inviterà le parti a nominare un organismo ADR scelto da un elenco europeo. La procedura è gratuita, si svolge in italiano e si conclude, di regola, in novanta giorni.

È opportuno considerare un ulteriore dettaglio: la garanzia legale di conformità non si esaurisce con la sostituzione del capo; sulla merce nuova decorrono infatti nuovi ventiquattro mesi di tutela. Nel caso in cui Zara proponga un voucher oppure un buono sconto, è bene farsi precisare per iscritto che l’opzione è alternativa al rimborso in denaro, per evitare che il buon esito del reclamo sia poi contabilizzato come accettazione definitiva.

Se il reclamo riguarda, invece, aspetti di condotta del personale (scortesia, discriminazione, mancato rispetto delle file), il percorso è un po’ diverso. In questo caso la contestazione non fa leva sulla garanzia di conformità, ma sui doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Occorre indirizzare una lettera alla sede italiana di Inditex, chiedendo l’intervento della direzione risorse umane e segnalando la data, l’ora e il negozio in cui si è verificato il comportamento scorretto. Allegare eventuali testimonianze, fotografie o registrazioni audio o video aiuta a rendere il reclamo circostanziato. Zara è obbligata a rispondere entro trenta giorni, come stabilito dal Codice del consumo per i reclami legati a pratiche commerciali scorrette, e può proporre scuse formali, buoni acquisto o, nei casi più gravi, l’apertura di un audit interno sulla condotta segnalata.

In definitiva, per rendere efficace un reclamo contro Zara occorre imboccare il canale giusto fin dal principio, fornire tutti i dati di rintracciabilità dell’acquisto, indicare con precisione quale rimedio si desideri e fissare un termine ragionevole per la risposta. La normativa a tutela del consumatore, dalla direttiva europea al Codice del consumo italiano, mette a disposizione una serie di leve che, se usate correttamente, inducono l’azienda a risolvere in tempi rapidi la controversia. Zara, attenta alla propria immagine, preferisce quasi sempre chiudere il dossier in fase stragiudiziale. Con un’impostazione documentata e un linguaggio fermo ma cortese, la probabilità di ottenere soddisfazione è elevata, a prescindere dal valore economico del capo contestato.

Come Chiedere il Conteggio Estintivo a Compass

Chiedere a Compass il conteggio estintivo di un prestito personale o di una cessione del quinto significa domandare alla banca un documento riepilogativo che indichi con precisione quale somma occorra versare per chiudere in anticipo il finanziamento. È un diritto che discende dal Testo unico bancario: l’articolo 125‑sexies riconosce al consumatore la facoltà di rimborsare il credito prima della scadenza e impone all’intermediario di fornire gratuitamente, entro dieci giorni solari dalla richiesta, l’esatto conteggio con capitale residuo, interessi maturati sino alla data di estinzione, quota di costi da restituire e penale – se contrattualmente prevista e comunque mai superiore all’uno per cento del debito residuo. L’obbligo di tempestività è stato ribadito dalle disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia, sicché un ritardo ingiustificato costituisce pratica scorretta passibile di segnalazione all’Arbitro bancario finanziario o all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Dal punto di vista operativo Compass mette a disposizione più canali. Il più rapido e giuridicamente sicuro è la posta elettronica certificata: l’indirizzo ufficiale è compass@pec.compassonline.it, corrispondente alla sede legale di via Caldera 21, 20153 Milano. L’invio da una casella PEC equivale a raccomandata con ricevuta di ritorno e fa decorrere il termine di dieci giorni dal momento in cui il messaggio viene consegnato nel dominio del destinatario. Chi non dispone di PEC può usare la raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio conteggi estintivi, sempre presso la sede di Milano, oppure il fax 02 7213 2374. Compass accetta le richieste anche via posta elettronica ordinaria all’indirizzo servizio.clienticq@compass.it, ma in quel caso non è garantita la prova legale di invio e ricezione; pertanto è consigliabile allegare la scansione della carta d’identità e conservare la ricevuta di avvenuta consegna del provider. Chi possiede credenziali attive nell’area riservata MyCompass può infine caricare la domanda tramite l’apposita funzione: il sistema genera un ticket protocollato che ha valore di richiesta formale.

Il contenuto della domanda non è rigidamente predefinito, ma la prassi bancaria richiede di specificare i dati anagrafici completi, il codice fiscale, il numero di contratto o di pratica, la tipologia di finanziamento, la volontà inequivoca di ottenere il conteggio estintivo e la data alla quale si desidera chiudere il debito. Tale data è essenziale perché gli interessi di un prestito si calcolano su base giornaliera; se il cliente non la indica Compass applicherà, per consuetudine, la data più prossima a quella di elaborazione del conteggio, con il rischio che la cifra subisca scostamenti se il pagamento effettivo avviene più tardi. Inserire un termine realistico – ad esempio trenta giorni dalla richiesta – permette di programmare il bonifico o il pagamento del bollettino e di evitare contestazioni sui conteggi.

La banca, ricevuta l’istanza, produce un documento che riporta: capitale residuo; interessi maturati; quota di interessi non ancora maturata da scontare; costi up‑front da rimborsare pro‑rata (commissioni di istruttoria, spese assicurative riconducibili alla durata del contratto); eventuale penale di estinzione, il tutto aggiornato alla data indicata. Per i prestiti cessione del quinto, in cui la rata è trattenuta dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, nel conteggio compaiono anche la quota premio assicurativo “vita” e “impiego” rimborsabile, calcolata secondo le istruzioni IVASS e Bankitalia del 2018. Il documento reca la firma elettronica avanzata del funzionario e il timbro cronologico, ed è valido ai fini fiscali per fruire di eventuali detrazioni sugli interessi pagati fino alla data di estinzione.

Se la banca non rispetta il termine di dieci giorni il cliente può inviare un sollecito, sempre tracciato, richiamando l’articolo 125‑sexies. Trascorsi ulteriori quindici giorni senza risposta, la normativa di trasparenza consente di presentare reclamo scritto all’Ufficio reclami di Compass, il quale ha obbligo di rispondere entro trenta giorni. La mancata o insoddisfacente replica apre la strada al ricorso presso l’Arbitro bancario finanziario: il Collegio di Milano, competente per la sede del finanziatore, ha già condannato istituti di credito al risarcimento delle spese e alla produzione immediata del conteggio estintivo in numerosi casi analoghi.

In pratica il consumatore che intenda sostituire il prestito con uno nuovo a tasso più basso, o voglia estinguere il debito usando liquidità personale o un’eredità, non ha bisogno di motivare la richiesta. L’estinzione anticipata è un diritto “senza penali oltre soglia” tutelato dal legislatore europeo per garantire mobilità del credito. Compass può soltanto pretendere, se previsto dal contratto stipulato prima del 2 luglio 2021, una commissione pari al massimo all’uno per cento del capitale residuo se la vita residua del finanziamento supera un anno, o allo 0,5 per cento se mancano meno di dodici mesi alla scadenza. Nei finanziamenti sottoscritti dopo quella data la penale è azzerata per effetto del Decreto Sostegni‑bis.

Quando il cliente riceve il conteggio ha normalmente trenta giorni per versare l’importo. Il pagamento avviene con bonifico sull’IBAN indicato, con l’obbligo di inserire nella causale il numero di pratica e la dicitura “estinzione anticipata”. In ipotesi di rimborso a mezzo assegno circolare la banca attende l’effettivo accredito prima di rilasciare la quietanza liberatoria. È importante conservare la ricevuta di avvenuto bonifico: sarà necessaria per cancellare l’eventuale pegno o per chiedere la liberatoria da inviare alla Centrale rischi, così da aggiornare la posizione a “saldo chiuso”.

Di seguito un modello richiesta conteggio estintivo Compass che il richiedente può compilare e trasmettere, adattandolo alle proprie esigenze. La struttura è in forma di lettera aperta, già calibrata sui requisiti minimi richiesti dalla prassi Compass; basta sostituire i campi in maiuscolo con i dati reali e allegare la copia del documento d’identità.

Oggetto: richiesta conteggio estintivo – contratto n. _____________

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________,
nato/a a ______________________ (___) il ___/___/______, codice fiscale ____________________,
residente in ______________________________________ n. ___, CAP _______ – Provincia ___,
telefono ________________, e‑mail _________________________________,

PREMESSO – di essere titolare del contratto di finanziamento citato in oggetto, stipulato il ___/___/______;

– di voler procedere all’estinzione anticipata del medesimo ai sensi dell’art. 125‑sexies d.lgs. 385/93;

CHIEDE

che codesta banca formuli e trasmetta, entro il termine di legge di dieci giorni, il conteggio estintivo
aggiornato alla data del ___/___/______ (oppure: «alla prima data utile successiva alla ricezione della presente»),
contenente l’indicazione analitica di:
• capitale residuo;
• quota interessi maturata al giorno di estinzione;
• rimborso pro‑quota dei costi up‑front;
• eventuale indennizzo di estinzione ai sensi dell’art. 125‑sexies, comma 2;
• coordinate bancarie per il versamento.

Si allega copia di documento di identità in corso di validità; la presente è inviata a mezzo PEC
per gli effetti di cui all’art. 48 d.lgs. 82/2005 (CAD).

Si prega di voler confermare via PEC l’avvenuta presa in carico della richiesta.

Distinti saluti.

Luogo e data _______________________________

___________________________________________
(firma leggibile)

Compilato il modulo, il cliente dovrà soltanto attendere il conteggio. Nell’attesa può chiedere preventivi di rifinanziamento a banche concorrenti oppure calcolare il vantaggio economico con un semplice foglio di calcolo: basta confrontare il Taeg residuo del vecchio prestito, calcolato sul capitale e sugli interessi ancora da pagare, con il Taeg proposto per il nuovo finanziamento. Se il tasso risulta inferiore di almeno un punto percentuale, di norma il risparmio giustifica le spese di estinzione e di apertura del nuovo prestito.

In caso di ritardi, la strada del reclamo è semplice. È sufficiente spedire un’ulteriore PEC a reclami@pec.compassonline.it o una raccomandata all’Ufficio reclami di via Caldera 21/D; Compass ha trenta giorni per rispondere. Trascorso tale termine senza esito, il ricorrente può rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario presentando lamentele on‑line sul portale ABF: il deposito costa venti euro che verranno restituiti se il ricorso viene accolto anche solo parzialmente. La decisione, non appellabile in senso stretto, è esecutiva se la banca non la impugna entro trenta giorni.

Domandare il conteggio estintivo, dunque, è un’operazione semplice ma non banale; conoscere i propri diritti, rispettare le formalità e utilizzare i canali certificati garantisce tempi rapidi e documentazione completa, elementi necessari per chiudere un finanziamento in maniera corretta, evitare addebiti ingiustificati e accedere nel modo più conveniente a nuove forme di credito.

Modello contratto posa piastrelle

Redigere un contratto per la posa delle piastrelle è un passo fondamentale per garantire che ogni fase del lavoro venga gestita in modo chiaro, trasparente e tutelando sia il committente che il professionista. Un accordo ben strutturato non solo definisce gli obblighi e i diritti di entrambe le parti, ma contribuisce anche a prevenire incomprensioni e controversie durante l’esecuzione dell’opera. In questa guida troverai i punti essenziali da considerare nella stesura di un contratto efficace per la posa delle piastrelle, con consigli pratici e indicazioni utili per affrontare ogni aspetto, dalla descrizione dettagliata dei lavori alle modalità di pagamento, dalle tempistiche alle garanzie, fino alla gestione di eventuali imprevisti.

Come scrivere un contratto posa piastrelle

Scrivere un contratto per la posa di piastrelle richiede attenzione, precisione e una chiara comprensione sia degli aspetti tecnici del lavoro sia delle relazioni tra committente e fornitore. Il primo passo fondamentale è identificare tutte le parti coinvolte: il committente, ovvero chi richiede il lavoro, e l’esecutore, che può essere un artigiano, una ditta individuale o una società specializzata. I dati di entrambe le parti devono essere riportati in modo completo per evitare ambiguità, includendo nomi, indirizzi, recapiti e, se applicabile, i dati fiscali.

Successivamente, è essenziale descrivere in modo dettagliato l’oggetto del contratto, ovvero il lavoro da svolgere. Bisogna specificare la tipologia di piastrelle da posare, il formato, il materiale, il colore e ogni altra caratteristica richiesta dal committente. Accanto a questa descrizione, si deve indicare con precisione l’area di intervento, come ad esempio i metri quadrati di pavimento o rivestimento da piastrellare, e la localizzazione all’interno dell’immobile. È importante includere anche eventuali opere accessorie, come la rimozione di vecchie piastrelle, la preparazione del fondo o la posa di battiscopa e profili.

Un aspetto cruciale del contratto riguarda i materiali: bisogna stabilire chi fornisce le piastrelle e i materiali accessori, come collanti, stucchi e profili. Se questi sono a carico dell’esecutore, il contratto dovrà specificare la qualità richiesta e la conformità alle normative vigenti. In caso contrario, sarà il committente a provvedere ai materiali e l’esecutore dovrà verificarne la corretta fornitura prima di iniziare i lavori.

I tempi di realizzazione rappresentano un altro elemento chiave. È necessario indicare la data di inizio e quella presunta di fine lavori, insieme alle modalità per la gestione di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore o a richieste di variazione da parte del committente. Collegato a questo punto c’è il tema dei pagamenti: il contratto deve prevedere il prezzo concordato, le modalità di pagamento (ad esempio acconto e saldo finale), le tempistiche e le conseguenze in caso di ritardo nei pagamenti.

Per evitare controversie, è opportuno inserire una sezione dedicata al collaudo e all’accettazione dei lavori. Qui si precisa che il committente dovrà verificare la corretta esecuzione della posa e segnalare eventuali difetti o contestazioni entro un termine stabilito. In questo contesto, è importante richiamare anche la normativa sulla garanzia per vizi e difformità dell’opera, specificando la durata della garanzia e le modalità di intervento per la correzione di eventuali difetti.

Infine, il contratto deve prevedere la gestione delle controversie, indicando la giurisdizione competente e, se le parti lo desiderano, la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi come la mediazione. È buona pratica chiudere il documento con le firme di entrambe le parti e con la dichiarazione di aver letto, compreso e accettato tutte le clausole del contratto. Solo così si potrà tutelare efficacemente sia chi commissiona che chi esegue la posa delle piastrelle, evitando malintesi e assicurando la buona riuscita dell’intervento.

Fac simile contratto posa piastrelle

CONTRATTO DI POSA IN OPERA DI PIASTRELLE

Tra

Il Sig./La Sig.ra __, nato/a a __ il ____, residente in __, C.F. ____ (di seguito “Committente”),

e

La ditta/Il Sig./La Sig.ra __, con sede in __, P.IVA/C.F. ____ (di seguito “Esecutore”),

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del Contratto
Il Committente affida all’Esecutore, che accetta, l’esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di piastrelle presso l’immobile sito in __.

Art. 2 – Modalità di esecuzione
I lavori saranno eseguiti a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le indicazioni tecniche fornite dal Committente. L’Esecutore si impegna a utilizzare materiali conformi alle specifiche concordate.

Art. 3 – Durata dei lavori
L’inizio dei lavori è previsto per il ____ e dovranno essere ultimati entro il ____, salvo cause di forza maggiore.

Art. 4 – Corrispettivo
Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori è stabilito in euro ____ (____/00), oltre IVA di legge, che sarà pagato dal Committente secondo le seguenti modalità:

  • Acconto di euro ____ alla firma del presente contratto;
  • Saldo di euro ____ a fine lavori, previa verifica della corretta esecuzione delle opere. 

Art. 5 – Obblighi delle parti
L’Esecutore si impegna a mantenere il cantiere in condizioni di pulizia e sicurezza per tutta la durata dei lavori. Il Committente dovrà garantire il libero accesso ai locali oggetto dell’intervento.

Art. 6 – Garanzia
L’Esecutore garantisce la buona esecuzione delle opere per un periodo di ____ mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 7 – Risoluzione
In caso di inadempimento di una delle parti agli obblighi contrattuali, la parte adempiente potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta.

Art. 8 – Controversie
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto sarà competente il foro di __.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data __

Firma del Committente

Firma dell’Esecutore

Modello contratto pubblicità web

Redigere un contratto per la pubblicità sul web è un passaggio fondamentale per garantire trasparenza, tutela e chiarezza tra le parti coinvolte, siano esse aziende, freelance o agenzie. In un settore in continua evoluzione come quello digitale, definire con precisione termini, modalità e responsabilità aiuta a prevenire fraintendimenti e a gestire eventuali controversie. Questa guida accompagna il lettore attraverso i principali elementi da considerare nella stesura di un contratto di pubblicità online, offrendo consigli pratici e suggerimenti per rendere ogni accordo solido, efficace e adattato alle specifiche esigenze del mercato web.

Come scrivere un contratto pubblicità web

Scrivere un contratto per una campagna di pubblicità web richiede una particolare attenzione sia agli aspetti legali sia a quelli operativi, perché si tratta di uno strumento essenziale per definire i rapporti tra chi offre la visibilità online (ad esempio un sito, un influencer, un’agenzia) e chi desidera promuovere i propri prodotti o servizi. Il primo passo è identificare con chiarezza le parti coinvolte, riportando i dati anagrafici completi, la ragione sociale, gli estremi fiscali e i riferimenti di contatto dei soggetti che stipulano l’accordo. Questo è fondamentale per evitare equivoci o contestazioni future sull’identità dei contraenti.

Successivamente, bisogna descrivere con estrema precisione l’oggetto del contratto, cioè la natura della pubblicità web che si intende realizzare. È importante specificare il tipo di campagna (banner, native advertising, post sponsorizzati, video, newsletter, ecc.), le piattaforme coinvolte (sito web, social network, blog), la durata della pubblicazione e le modalità di diffusione dei contenuti promozionali. Ogni dettaglio tecnico va chiarito: le dimensioni dei banner, le posizioni sulle pagine, il numero di impression o di click garantiti, le date di pubblicazione e la frequenza dei contenuti, in modo da evitare ogni ambiguità su cosa ci si aspetta che venga effettivamente erogato.

Un elemento fondamentale riguarda la definizione dei compensi e delle modalità di pagamento. È necessario indicare se si tratta di un pagamento fisso, di una remunerazione a performance (ad esempio cost per click, cost per mille impression o cost per acquisition), oppure di una combinazione dei due sistemi. Nel contratto vanno riportate le scadenze per i pagamenti, le modalità (bonifico, PayPal, assegno), eventuali penali per ritardi, e le condizioni di fatturazione, compresa l’applicazione o meno dell’IVA a seconda del regime fiscale delle parti.

Uno degli aspetti più delicati è la regolamentazione dei contenuti. Bisogna precisare chi è responsabile per la creazione dei materiali pubblicitari: se il committente fornisce già i contenuti o se spetta al soggetto che gestisce la visibilità online produrli, magari seguendo specifiche linee guida ricevute dal cliente. Questa parte dovrebbe anche prevedere un sistema di approvazione delle creatività e la possibilità di richiedere modifiche prima della pubblicazione, stabilendo tempi e modalità di feedback. È altrettanto importante chiarire le responsabilità legali sui contenuti: il contratto deve prevedere che questi non violino norme vigenti, diritti d’autore, marchi o altri diritti di terzi, e che non siano ingannevoli o denigratori.

Un buon contratto di pubblicità web deve anche disciplinare gli aspetti legati alla misurazione dei risultati. È opportuno prevedere come verranno raccolti e comunicati i dati relativi alle performance (report di visualizzazioni, click, conversioni), chi ne avrà accesso, con quale frequenza saranno forniti e secondo quali metriche e strumenti di analisi. Questo punto è essenziale per evitare contestazioni sulla reale efficacia della campagna.

Non vanno poi dimenticate le clausole di riservatezza, per tutelare informazioni sensibili o strategie di comunicazione, e le disposizioni relative all’utilizzo dei dati personali, in linea con il GDPR e le normative vigenti in materia di privacy, soprattutto se la campagna comporta la raccolta di dati degli utenti.

Infine, il contratto deve prevedere le modalità di recesso o risoluzione anticipata, le condizioni per eventuali proroghe, le penali in caso di inadempimento e la scelta del foro competente per eventuali controversie. Solo attraverso la cura di tutti questi dettagli è possibile creare uno strumento che tuteli entrambi i contraenti e garantisca la buona riuscita di una campagna di pubblicità web.

Fac simile contratto pubblicità web

CONTRATTO DI PUBBLICITÀ WEB

Tra
[Nome Azienda Cliente], con sede legale in [Indirizzo], P.IVA [numero], rappresentata da [Nome e Cognome], in qualità di [Ruolo], di seguito denominata “Cliente”,

e

[Nome Azienda Fornitore], con sede legale in [Indirizzo], P.IVA [numero], rappresentata da [Nome e Cognome], in qualità di [Ruolo], di seguito denominata “Fornitore”,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto
Il Fornitore si impegna a realizzare e pubblicare campagne pubblicitarie web per il Cliente secondo le modalità e i termini previsti dal presente contratto.

Art. 2 – Durata
Il contratto ha durata di [numero] mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Eventuali proroghe dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

Art. 3 – Modalità di Erogazione
Il Fornitore si occuperà della gestione, realizzazione e pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie sui seguenti canali: [specificare canali e piattaforme, es. Google, Facebook, Instagram, etc.].
Il Cliente dovrà fornire tutto il materiale e le informazioni necessarie alla realizzazione delle campagne pubblicitarie.

Art. 4 – Corrispettivo e Pagamenti
Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore l’importo di € [importo] + IVA, secondo le seguenti modalità di pagamento: [specificare modalità e tempistiche].
Eventuali costi aggiuntivi relativi agli investimenti pubblicitari saranno concordati e autorizzati preventivamente dal Cliente.

Art. 5 – Responsabilità
Il Fornitore non è responsabile per eventuali inadempienze dovute a omissioni o inesattezze nei materiali forniti dal Cliente.
Il Cliente si assume ogni responsabilità circa il contenuto dei messaggi pubblicitari, dichiarando di detenere i relativi diritti.

Art. 6 – Riservatezza
Le parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni di natura confidenziale acquisite durante l’esecuzione del contratto.

Art. 7 – Risoluzione
In caso di inadempimento, la parte non inadempiente potrà risolvere il contratto previa comunicazione scritta e trascorsi 15 giorni dalla diffida a adempiere rimasta inevasa.

Art. 8 – Foro Competente
Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto sarà competente esclusivamente il foro di [indicare città].

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: __________________

Il Cliente _____________________

Il Fornitore ___________________

Modello contratto property finder

Nel settore immobiliare, la figura del property finder sta assumendo un ruolo sempre più centrale, offrendo ai clienti un servizio su misura nella ricerca e selezione degli immobili più adatti alle loro esigenze. Tuttavia, per garantire trasparenza, tutela e chiarezza nel rapporto tra property finder e cliente, è fondamentale redigere un contratto preciso e dettagliato. Questa guida intende accompagnarti passo dopo passo nella stesura di un accordo efficace, illustrando le clausole essenziali, i diritti e i doveri di entrambe le parti, e offrendo consigli pratici per evitare incomprensioni e tutelare il buon esito della collaborazione.

Come scrivere un contratto property finder

Scrivere un contratto per un property finder richiede attenzione sia agli aspetti legali sia alla chiarezza degli accordi tra le parti. Innanzitutto, è fondamentale identificare con precisione i soggetti coinvolti: il property finder, ovvero il professionista incaricato della ricerca immobiliare, e il cliente, che può essere un privato, un’azienda o un investitore. I dati anagrafici o societari devono essere completi, per evitare ogni ambiguità futura.

Il contratto deve descrivere in modo dettagliato l’oggetto dell’incarico. È importante specificare che il compito del property finder consiste nella ricerca di uno o più immobili secondo i criteri indicati dal cliente. Questi criteri vanno illustrati con chiarezza, includendo ad esempio la tipologia d’immobile, la fascia di prezzo, la zona, le caratteristiche essenziali e qualsiasi esigenza particolare. La chiarezza su questi punti previene incomprensioni e tutela entrambe le parti qualora sorgano contestazioni.

Un altro elemento cruciale riguarda la durata dell’incarico. Occorre stabilire da quando il contratto ha effetto e fino a quando il property finder è obbligato a svolgere la ricerca. Spesso si prevede un termine ben preciso, che può essere prorogato per iscritto su accordo di entrambe le parti. È utile specificare anche le modalità di recesso anticipato, comprese eventuali penali o il diritto al rimborso delle spese sostenute fino a quel momento.

Il compenso rappresenta un aspetto centrale. Bisogna indicare con esattezza la modalità di calcolo della parcella: può trattarsi di una percentuale sul prezzo dell’immobile acquistato, di una quota fissa o di una combinazione tra le due. Il contratto deve inoltre chiarire il momento in cui il compenso matura e diventa esigibile: generalmente ciò avviene alla stipula del preliminare o del rogito, ma può essere concordata una ripartizione in più fasi, ad esempio una parte alla presentazione di una rosa di immobili selezionati e il saldo alla conclusione dell’affare. È buona prassi dettagliare eventuali rimborsi spese (trasferte, visure, perizie), specificando se sono incluse nel compenso o vanno pagate a parte.

Non meno rilevante è la disciplina delle esclusività. Il contratto dovrebbe indicare se il cliente può affidare incarichi analoghi ad altri property finder o se si impegna a rivolgersi esclusivamente al professionista incaricato. In caso di esclusiva, è opportuno prevedere una clausola che disciplini le conseguenze di un eventuale inadempimento, per esempio il diritto al pagamento del compenso anche se l’immobile viene trovato per altra via durante il periodo di incarico.

La trasparenza informativa è un ulteriore pilastro. Il property finder si impegna a fornire aggiornamenti periodici sull’andamento della ricerca, a presentare report dettagliati e a informare tempestivamente il cliente di eventuali opportunità. È corretto inserire una clausola che imponga al professionista di agire secondo diligenza, nel rispetto della normativa sulla privacy e nel pieno interesse del cliente, evitando conflitti di interesse.

Infine, il contratto deve contenere una sezione sulle disposizioni finali, in cui si stabilisce quale legge disciplina il rapporto, quali sono le modalità di risoluzione delle controversie (ad esempio, mediazione o arbitrato prima di ricorrere al giudice) e l’indicazione del foro competente. È opportuno, inoltre, prevedere la possibilità di modifiche solo in forma scritta e firmata da entrambe le parti.

Scrivere un contratto di property finder significa, in definitiva, formalizzare con chiarezza aspettative, obblighi e diritti reciproci, tutelando sia il professionista sia il cliente e garantendo la massima trasparenza nell’intera operazione di ricerca immobiliare.

Fac simile contratto property finder

CONTRATTO DI INCARICO DI PROPERTY FINDER

Tra

Il Sig./La Sig.ra __, nato/a a ____, il ____, residente in ____, via ____, C.F. ____, di seguito denominato “Cliente”,

e

Il Sig./La Sig.ra __, nato/a a ____, il ____, residente in ____, via ____, C.F. ____, titolare della società ____, con sede in ____, Partita IVA ____, di seguito denominato “Property Finder”,

premesso che

  • Il Cliente intende affidare al Property Finder l’incarico di individuare, secondo le proprie esigenze, un immobile da acquistare/locare;
  • Il Property Finder dichiara di possedere le competenze e le autorizzazioni necessarie per svolgere detta attività;si conviene e si stipula quanto segue:

     

Art. 1 – Oggetto dell’incarico
Il Cliente conferisce al Property Finder mandato per la ricerca di un immobile avente le seguenti caratteristiche:
Tipologia: ____;
Zona: ____;
Superficie: ;
Altre specifiche: ____
.

Art. 2 – Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata di mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si intenderà tacitamente rinnovato per pari periodo salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di 15 giorni a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Art. 3 – Modalità di esecuzione
Il Property Finder si impegna a ricercare immobili rispondenti ai requisiti indicati dal Cliente, a selezionare le proposte più idonee e a presentarle al Cliente, fissando eventuali appuntamenti e fornendo assistenza fino al perfezionamento della compravendita/locazione.

Art. 4 – Compenso
A titolo di compenso per l’attività svolta, il Cliente corrisponderà al Property Finder una provvigione pari al % ( percento) del prezzo d’acquisto/canone annuo di locazione dell’immobile individuato, da versarsi al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita o di locazione.
Eventuali rimborsi spese: ____
.

Art. 5 – Esclusiva
L’incarico è conferito in via [esclusiva/non esclusiva]. In caso di incarico in esclusiva, il Cliente si impegna a non affidare a terzi la medesima ricerca per tutta la durata dell’incarico.

Art. 6 – Obblighi delle parti
Il Property Finder si impegna a svolgere l’attività con diligenza e nel rispetto delle norme vigenti.
Il Cliente si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle proprie esigenze.

Art. 7 – Riservatezza
Entrambe le parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni e i dati acquisiti nell’ambito del presente rapporto.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 9 – Foro competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di ____.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data ____

Il Cliente
____

Il Property Finder