L’offerta pubblica di vendita, comunemente denotata dalla sigla Opv, rappresenta, forse, il più importante strumento
giuridico/finanziario tramite il quale gli azionisti di controllo di una società offrono al pubblico dei risparmiatori tutte o
parte delle proprie azioni aventi diritto di voto. L’Opv è inoltre lo strumento principe attraverso cui si realizza la privatizzazione delle società pubbliche.
Con l’offerta pubblica di vendita i prodotti finanziari che ne formano oggetto sono offerti a un identico prezzo, determinato in funzione dei corsi borsistici se sono quotati. L’acquirente non può comprare un numero di prodotti finanziari inferiore a quello che costituisce il lotto minimo, e deve acquistarli rivolgendosi a una sola delle banche incaricate del collocamento. In questo modo, la legge garantisce che l’offerta sia veramente pubblica, siano cioè numerosi gli acquirenti.
Infatti, la funzione dell’Opv è di consentire la più ampia diffusione possibile dei prodotti finanziari di un emittente.
Meno nota dell’offerta di vendita è l’offerta pubblica di sottoscrizione. La differenza fra le due è semplice: tramite la
prima, l’offerente si impegna a vendere i titoli in suo possesso; nel secondo caso, vengono offerti prodotti finanziari di
nuova emissione: coloro che aderiscono a questo tipo di offerta, pertanto, in quanto primi prenditori di nuovi titoli, ne
sono propriamente sottoscrittori (e non acquirenti).
Offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione costituiscono le due principali fattispecie della cosiddetta sollecitazione
all’investimento, disciplinata dagli articoli 94 e seguenti del Testo Unico della Finanza. Con questa dizione viene contemplata , con l’esclusione della raccolta dei depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari.
Perché l’offerta possa essere qualificata come pubblica, è necessario, tra l’altro, che soddisfi i seguenti requisiti: sia rivolta anche a soggetti diversi dagli investitori istituzionali (banche, Sgr, Sicav, Sim eccetera), che il numero di soggetti
ai quali si rivolge sia superiore a quello stabilito dalla Consob (al momento 200, precedentemente 300), e che il valore
complessivo dei prodotti offerti superi i 40mila euro.
Coloro che intendono procedere a una sollecitazione all’investimento sono tenuti a darne preventiva comunicazione alla
Consob, allegando un prospetto informativo redatto secondo precise modalità stabilite dall’Autorità stessa.
La comunicazione deve contenere una sintetica descrizione dell’offerta nonché l’indicazione dei soggetti che la promuovono. Il prospetto informativo, invece, deve fornire agli investitori le informazioni necessarie affinché essi possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente. Fra le altre indicazioni, il prospetto informativo deve anche contenere il prezzo di vendita o di collocamento, nonché la quantità dei prodotti
finanziari offerti. Queste due ultime informazioni, tuttavia, possono esserne fornite anche in un momento successivo,
tramite i cosiddetti avvisi integrativi.
Ricevuta la comunicazione, la Consob verifica se è necessario richiedere ulteriori informazioni; nel caso non ce ne sia
bisogno, autorizza la pubblicazione del prospetto informativo, il quale deve essere reso pubblico almeno cinque giorni
prima dell’inizio del periodo di adesione.
Il prospetto viene reso pubblico in tre modi: mediante deposito presso la Consob; mediante deposito di copie a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso l’offerente, l’emittente, gli intermediari incaricati del collocamento e la società di gestione del mercato (nel caso in cui oggetto dell’offerta siano strumenti finanziari quotati); mediante pubblicazione di un avviso su organi di stampa adeguatamente diffusi.
Il periodo di adesione ha inizio entro 60 giorni dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto (ossia dalla data di
autorizzazione della Consob a pubblicarlo) e non può avere durata inferiore a due giorni. L’adesione alla sollecitazione è
effettuata di norma mediante la sottoscrizione di un modulo appositamente predisposto dall’offerente.