Il ritardato pagamento di una rata comporta una serie di conseguenze non trascurabili ai fini del buon proseguimento del contratto di mutuo stipulato. Quando si tratta di un ritardo di una rata si viene a generare un costo (interessi di mora) che il mutuatario dovrà corrispondere all’ente finanziatore, come previsto dalle condizioni contrattuali.
Quando invece ci troviamo di fronte a casi di insolvibilità più marcati si può giungere alla risoluzione del contratto ( previsto dall’art. 40 del Testo Unico Bancario), l’ente erogante può pretendere il rimborso dell’intero capitale residuo sommato ad una quota di interessi ancora non maturati, quando il ritardo del pagamento si sia verificato per almeno 7 volte anche non consequenziali. La banca in presenza di un fideiussore, chiederà a quest’ ultimo di pagare le rate insolute più gli interessi di mora, o procede comunque al pignoramento con inevitabile vendita giudiziale del bene ipotecato quale garanzia del capitale prestato.
Tecnicamente si configura il ritardo del pagamento quando la rata è pagata tra il 30° ed il 180° giorno rispetto alla data di scadenza della stessa.
Il ritardo del pagamento delle rate del mutuo, può portare la segnalazione del mutuatario alla Centrale Rischi Finanziari Crif e registrato come cattivo pagatore.
Si consiglia, qualora si ritiene di non aver più la capacità economica di onorare il debito contratto, di contattare l’istituto di credito e trovare una soluzione al problema come magari rinegoziare il mutuo e magari prolungandolo di qualche anno al fine di avere delle rate più agevoli. Se non è possibile nemmeno rinegoziare il mutuo, prima che su di esso si attivi un’azione di pignoramento e prima che ci si ritrovi nella situazione di morosità, procedere alla vendita dello stesso immobile, per estinguere il debito contratto.