Una delle distinzioni fondamentali che riguarda le società è quella tra società di persone e società di capitali. Possono essere ricomprese nell’ambito delle società di persone la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice, mentre nel novero delle società di capitali troviamo la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata. La distinzione precipua tra i due tipi di forme societarie viene effettuata in base al modo in cui esse vengono organizzate: le società personali sono così definite perché vengono costituite in funzione dell’uomo-socio, preso in considerazione soprattutto per le sue qualità umane e professionali; le società di capitali sono invece organizzate in funzione dei capitali che vengono conferiti dal socio. Detto ciò, vediamo quali sono i quattro caratteri distintivi tra i due tipi di società: 1) diverso regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, il quale è illimitato nelle società personali e limitato alla quota conferita in quelle di capitale; 2) diversa misura del potere del socio di incidere sulla gestione societaria, nel senso che le società di persone hanno il socio come naturale amministratore di esse, mentre nelle società di capitali questo potere è svincolato dalla qualità di socio; 3) diversa organizzazione interna, in quanto nelle società di capitali si assiste a una ripartizione delle competenze tra assemblea dei soci, amministratori e collegio sindacale, mentre in quelle personali non esiste una vera e propria organizzazione; 4)diverso regime di circolazione delle partecipazioni del socio.
I tre tipi di società personale: la società semplice
Secondo opinione prevalente la società semplice è semplice quella società che non presenta ulteriori elementi di identificazione rispetto alla norma che definisce la società come un contratto e cioè l’articolo 2247 del codice civile. Varie sono le attività che caratterizzano le società semplici: A) attività agricole, le vere e proprie attività di elezione di queste società; B) attività professionali; C) attività delle società di revisione; D) attività di riscossione delle imposte o di vigilanza notturna. Molto semplice è anche la costituzione di questo tipo di società, ma devono essere presenti delle specifiche caratteristiche: la presenza di almeno due soggetti, l’oggetto sociale, la causa e il fondo sociale.
Organizzazione e gestione della società semplice
Due sono i modi per gestire ed amministrare una società semplice. Vediamoli insieme. 1. Amministrazione disgiuntiva. Essa viene definita dall’articolo 2257 del codice civile e prevede appunto che l’amministrazione della società viene appunto esercitata in maniera disgiunta: ciò vuol dire che ogni socio è legittimato a intraprendere da solo le azioni che ritiene più opportune per la società. 2. Amministrazione congiuntiva. È prevista dall’articolo 2258 del codice civile e prevede che l’amministrazione spetti congiuntamente a più soci. Dunque, il socio, prima di cominciare un’azione deve preventivamente avvertire gli altri.
La società in nome collettivo
La disciplina della società in nome collettivo è contenuta in una serie di articoli del codice, dal 2291 al 2312. Il tratto caratteristico di questa società è senza dubbio la responsabilità illimitata e solidale dei soci. A differenza della società semplice, nella Snc è presente un atto costitutivo, il cui è contenuto è delineato dall’articolo 2295. Un’altra importante differenza che esiste tra società semplice e Snc è che in quest’ultima assistiamo ad un più accentuato livello di autonomia patrimoniale. L’oggetto tipico di una società in nome collettivo è l’esercizio di attività di tipo commerciale, in special modo quelle di dimensioni medio-piccole. Per iscrivere la società al registro delle imprese è necessario che l’atto costitutivo contenga degli elementi specifici: a) le generalità dei soci che partecipano alla società; b) la ragione sociale; c) l’amministrazione della società, con la specificazione della tenuta delle scritture contabili; d) la sede della società; e) i conferimenti dei soci e, quindi, il capitale sociale; f) i criteri di ripartizione degli utili; g) la durata della società.
La società in accomandita semplice
La società in accomandita semplice è caratterizzata dalla compresenza di due categorie di soci: i soci accomandatari, che sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti, i quali sono invece responsabili solo nei limiti della quota che hanno conferito. Gli articoli che disciplinano la Sas sono quelli che vanno dal 2313 al 2324 del codice civile. C’è da precisare che in questo ambito l’amministrazione della società spetta ai soli soci accomandatari e tale potere amministrativo è disgiunto da ogni altro socio.
I divieti a carico degli accomandanti
Due sono i divieti che devono rispettare i soci accomandanti: 1)quello di amministrare la società (se tale divieto viene infranto, il socio perderà la responsabilità limitata e potrebbe anche essere soggetto ad esclusione); 2)quello di far comparire il proprio nome nella ragione sociale (la violazione di tale divieto porta ancora una volta alla perdita della responsabilità limitata).
I poteri degli accomandatari
I soci accomandatari sono sostanzialmente coloro che prestano la propria opera sotto la direzione degli amministratori; inoltre, essi possono nominare un amministratore provvisorio nei casi di ordinaria amministrazione, qualora manchino tutti gli accomandatari. Se questi sono i poteri che trovano la loro fonte nella legge, ve ne sono altri che invece derivano dai patti sociali: il potere di esercitare una più ampia ingerenza nell’amministrazione e il potere di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni.