Come Chiedere il Conteggio Estintivo a Compass

Chiedere a Compass il conteggio estintivo di un prestito personale o di una cessione del quinto significa domandare alla banca un documento riepilogativo che indichi con precisione quale somma occorra versare per chiudere in anticipo il finanziamento. È un diritto che discende dal Testo unico bancario: l’articolo 125‑sexies riconosce al consumatore la facoltà di rimborsare il credito prima della scadenza e impone all’intermediario di fornire gratuitamente, entro dieci giorni solari dalla richiesta, l’esatto conteggio con capitale residuo, interessi maturati sino alla data di estinzione, quota di costi da restituire e penale – se contrattualmente prevista e comunque mai superiore all’uno per cento del debito residuo. L’obbligo di tempestività è stato ribadito dalle disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia, sicché un ritardo ingiustificato costituisce pratica scorretta passibile di segnalazione all’Arbitro bancario finanziario o all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Dal punto di vista operativo Compass mette a disposizione più canali. Il più rapido e giuridicamente sicuro è la posta elettronica certificata: l’indirizzo ufficiale è compass@pec.compassonline.it, corrispondente alla sede legale di via Caldera 21, 20153 Milano. L’invio da una casella PEC equivale a raccomandata con ricevuta di ritorno e fa decorrere il termine di dieci giorni dal momento in cui il messaggio viene consegnato nel dominio del destinatario. Chi non dispone di PEC può usare la raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio conteggi estintivi, sempre presso la sede di Milano, oppure il fax 02 7213 2374. Compass accetta le richieste anche via posta elettronica ordinaria all’indirizzo servizio.clienticq@compass.it, ma in quel caso non è garantita la prova legale di invio e ricezione; pertanto è consigliabile allegare la scansione della carta d’identità e conservare la ricevuta di avvenuta consegna del provider. Chi possiede credenziali attive nell’area riservata MyCompass può infine caricare la domanda tramite l’apposita funzione: il sistema genera un ticket protocollato che ha valore di richiesta formale.

Il contenuto della domanda non è rigidamente predefinito, ma la prassi bancaria richiede di specificare i dati anagrafici completi, il codice fiscale, il numero di contratto o di pratica, la tipologia di finanziamento, la volontà inequivoca di ottenere il conteggio estintivo e la data alla quale si desidera chiudere il debito. Tale data è essenziale perché gli interessi di un prestito si calcolano su base giornaliera; se il cliente non la indica Compass applicherà, per consuetudine, la data più prossima a quella di elaborazione del conteggio, con il rischio che la cifra subisca scostamenti se il pagamento effettivo avviene più tardi. Inserire un termine realistico – ad esempio trenta giorni dalla richiesta – permette di programmare il bonifico o il pagamento del bollettino e di evitare contestazioni sui conteggi.

La banca, ricevuta l’istanza, produce un documento che riporta: capitale residuo; interessi maturati; quota di interessi non ancora maturata da scontare; costi up‑front da rimborsare pro‑rata (commissioni di istruttoria, spese assicurative riconducibili alla durata del contratto); eventuale penale di estinzione, il tutto aggiornato alla data indicata. Per i prestiti cessione del quinto, in cui la rata è trattenuta dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, nel conteggio compaiono anche la quota premio assicurativo “vita” e “impiego” rimborsabile, calcolata secondo le istruzioni IVASS e Bankitalia del 2018. Il documento reca la firma elettronica avanzata del funzionario e il timbro cronologico, ed è valido ai fini fiscali per fruire di eventuali detrazioni sugli interessi pagati fino alla data di estinzione.

Se la banca non rispetta il termine di dieci giorni il cliente può inviare un sollecito, sempre tracciato, richiamando l’articolo 125‑sexies. Trascorsi ulteriori quindici giorni senza risposta, la normativa di trasparenza consente di presentare reclamo scritto all’Ufficio reclami di Compass, il quale ha obbligo di rispondere entro trenta giorni. La mancata o insoddisfacente replica apre la strada al ricorso presso l’Arbitro bancario finanziario: il Collegio di Milano, competente per la sede del finanziatore, ha già condannato istituti di credito al risarcimento delle spese e alla produzione immediata del conteggio estintivo in numerosi casi analoghi.

In pratica il consumatore che intenda sostituire il prestito con uno nuovo a tasso più basso, o voglia estinguere il debito usando liquidità personale o un’eredità, non ha bisogno di motivare la richiesta. L’estinzione anticipata è un diritto “senza penali oltre soglia” tutelato dal legislatore europeo per garantire mobilità del credito. Compass può soltanto pretendere, se previsto dal contratto stipulato prima del 2 luglio 2021, una commissione pari al massimo all’uno per cento del capitale residuo se la vita residua del finanziamento supera un anno, o allo 0,5 per cento se mancano meno di dodici mesi alla scadenza. Nei finanziamenti sottoscritti dopo quella data la penale è azzerata per effetto del Decreto Sostegni‑bis.

Quando il cliente riceve il conteggio ha normalmente trenta giorni per versare l’importo. Il pagamento avviene con bonifico sull’IBAN indicato, con l’obbligo di inserire nella causale il numero di pratica e la dicitura “estinzione anticipata”. In ipotesi di rimborso a mezzo assegno circolare la banca attende l’effettivo accredito prima di rilasciare la quietanza liberatoria. È importante conservare la ricevuta di avvenuto bonifico: sarà necessaria per cancellare l’eventuale pegno o per chiedere la liberatoria da inviare alla Centrale rischi, così da aggiornare la posizione a “saldo chiuso”.

Di seguito un modello richiesta conteggio estintivo Compass che il richiedente può compilare e trasmettere, adattandolo alle proprie esigenze. La struttura è in forma di lettera aperta, già calibrata sui requisiti minimi richiesti dalla prassi Compass; basta sostituire i campi in maiuscolo con i dati reali e allegare la copia del documento d’identità.

Oggetto: richiesta conteggio estintivo – contratto n. _____________

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________,
nato/a a ______________________ (___) il ___/___/______, codice fiscale ____________________,
residente in ______________________________________ n. ___, CAP _______ – Provincia ___,
telefono ________________, e‑mail _________________________________,

PREMESSO – di essere titolare del contratto di finanziamento citato in oggetto, stipulato il ___/___/______;

– di voler procedere all’estinzione anticipata del medesimo ai sensi dell’art. 125‑sexies d.lgs. 385/93;

CHIEDE

che codesta banca formuli e trasmetta, entro il termine di legge di dieci giorni, il conteggio estintivo
aggiornato alla data del ___/___/______ (oppure: «alla prima data utile successiva alla ricezione della presente»),
contenente l’indicazione analitica di:
• capitale residuo;
• quota interessi maturata al giorno di estinzione;
• rimborso pro‑quota dei costi up‑front;
• eventuale indennizzo di estinzione ai sensi dell’art. 125‑sexies, comma 2;
• coordinate bancarie per il versamento.

Si allega copia di documento di identità in corso di validità; la presente è inviata a mezzo PEC
per gli effetti di cui all’art. 48 d.lgs. 82/2005 (CAD).

Si prega di voler confermare via PEC l’avvenuta presa in carico della richiesta.

Distinti saluti.

Luogo e data _______________________________

___________________________________________
(firma leggibile)

Compilato il modulo, il cliente dovrà soltanto attendere il conteggio. Nell’attesa può chiedere preventivi di rifinanziamento a banche concorrenti oppure calcolare il vantaggio economico con un semplice foglio di calcolo: basta confrontare il Taeg residuo del vecchio prestito, calcolato sul capitale e sugli interessi ancora da pagare, con il Taeg proposto per il nuovo finanziamento. Se il tasso risulta inferiore di almeno un punto percentuale, di norma il risparmio giustifica le spese di estinzione e di apertura del nuovo prestito.

In caso di ritardi, la strada del reclamo è semplice. È sufficiente spedire un’ulteriore PEC a reclami@pec.compassonline.it o una raccomandata all’Ufficio reclami di via Caldera 21/D; Compass ha trenta giorni per rispondere. Trascorso tale termine senza esito, il ricorrente può rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario presentando lamentele on‑line sul portale ABF: il deposito costa venti euro che verranno restituiti se il ricorso viene accolto anche solo parzialmente. La decisione, non appellabile in senso stretto, è esecutiva se la banca non la impugna entro trenta giorni.

Domandare il conteggio estintivo, dunque, è un’operazione semplice ma non banale; conoscere i propri diritti, rispettare le formalità e utilizzare i canali certificati garantisce tempi rapidi e documentazione completa, elementi necessari per chiudere un finanziamento in maniera corretta, evitare addebiti ingiustificati e accedere nel modo più conveniente a nuove forme di credito.