Non costituisce prova schiacciante trovare il cliente sprovvisto di scontrino fiscale “in prossimità” del locale commerciale. E non eccepire alcun rilievo fattuale nel verbale di contestazione non significa necessariamente ammettere l’atto evasivo.
Sono questi i principi che allineano diverse Commissioni Tributarie Regionali (CTR Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna e Valle d’Aosta) sconfessando i verbali di accertamento del fisco a favore del contribuente imputato di omessa certificazione dei corrispettivi.
La CTR ha accolto il ricorso (contro la sentenza sfavorevole della CTP) di un contribuente che ha dimostrato che dal giornale di fondo del registratore di cassa risultavano, nella stessa frazione oraria, ben quattro scontrini dell’importo dichiarato dal cliente pizzicato sprovvisto da scontrino. Inoltre, il contribuente contestava la circostanza che non ha alcun obbligo (e qualora vi fosse, alcuno strumento) per accertarsi che il cliente conservi lo scontrino nelle vicinanze del bar.
Tra l’altro, nel verbale di contestazione non è stato precisato se il cliente è stato fermato all’uscita del locale o ad una breve distanza dallo stesso. E’ evidente che tale circostanza è importante ai fini dell’accertamento (soggettivo!) del significato di “prossimità”.
Senza perciò dimenticare che lo scontrino fiscale è un documento anonimo non imputabile ad un determinato cliente. E a nulla vale la lieve discordanza (un paio di minuti!) tra l’ora impressa sullo scontrino e quella dell’infrazione rilevata nel verbale di contestazione. E’ importante, invece, che nella fascia oraria considerata risulti dal giornale di fondo del registratore di cassa uno scontrino fiscale per l’importo dichiarato dal cliente.
Dunque, se ricorrono i presupposti, il contribuente può, in sede di giudizio, produrre prove gravi, precise e concordanti idonee a smentire il verbale di contestazione.