Modello costituzione servitù di elettrodotto​

Redigere correttamente una costituzione di servitù di elettrodotto richiede equilibrio tra esigenze tecniche dell’operatore, tutela dei diritti del proprietario e rispetto della normativa urbanistica e ambientale. In questa guida troverai un percorso pratico e organico per trasformare l’accordo tra le parti in un atto chiaro, completo e facilmente trascrivibile: dalla definizione dell’area e delle fasce di rispetto, alle prescrizioni tecniche per la posa e la manutenzione, fino alle clausole economiche e alle garanzie assicurative. Daremo particolare rilievo alla chiarezza descrittiva (identificazione catastale, planimetrie e profili altimetrici), alla precisione delle attribuzioni di responsabilità e alla regolamentazione degli accessi e dei ripristini del terreno. La guida combina aspetti giuridici e operativi per ridurre al minimo le controversie e facilitare l’iscrizione dell’atto nei pubblici registri, offrendo anche esempi e checklist utili. Ricorda che la normativa e le procedure possono variare sul territorio: prima della sottoscrizione definitiva è quindi consigliabile la verifica da parte di un notaio, un avvocato specializzato o un tecnico abilitato.

Come scrivere un costituzione servitù di elettrodotto​

Per porre per iscritto e con efficacia una servitù di elettrodotto occorre combinare una precisione tecnica e cartografica con una chiarezza giuridica che renda il vincolo immediatamente comprensibile, opponibile ai terzi e operativamente attuabile. Il testo deve aprirsi individuando con precisione le parti coinvolte: il proprietario del fondo che conserva l’uso esclusivo del terreno gravato (fondo servente) e il soggetto che acquisisce la servitù (tipicamente un gestore di rete o un proprietario di impianti), con i loro dati anagrafici e la loro qualifica giuridica. La descrizione del bene sul quale si costituisce la servitù non può essere approssimativa: bisogna indicare gli estremi catastali, l’indirizzo se presente, e allegare una planimetria quotata e firmata da un tecnico abilitato che mostri la posizione della fascia di servitù, gli assi delle linee, i pali, eventuali strutture, i confini e le distanze rispetto a fabbricati e infrastrutture esistenti. È altamente consigliabile completare la planimetria con coordinate georeferenziate o punti di riferimento inequivocabili, così da evitare incertezze interpretative nel tempo.

Nel corpo dell’atto la prima necessità è definire in modo univoco l’oggetto della servitù: non limitarsi a dire “costituzione di servitù per elettrodotto”, ma descrivere quali opere sono autorizzate (linea aerea, cavidotti interrati, sostegni, cabine di trasformazione), le modalità di posa e i margini operativi (larghezza della fascia di obbligo, profondità utile per opere interrate, ingombri in altezza). Occorre stabilire il contenuto dei diritti riconosciuti al titolare della servitù: il diritto di accesso al fondo servente per ispezione, costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza e potenziamento; il diritto di modificare e integrare le opere esistenti; la facoltà di rimuovere o potare alberature e ostacoli che interferiscano con il funzionamento dell’elettrodotto; e le eventuali limitazioni imposte al proprietario del fondo, come il divieto di edificare o piantare vegetazione oltre una certa altezza all’interno dell’area gravata. Tutte queste attribuzioni devono essere espresse con termini chiari e misurabili: ad esempio indicando la larghezza esatta della fascia in metri, l’altezza minima di sicurezza da rispettare sotto i cavi, le distanze dai fabbricati, e qualsiasi altro parametro tecnico necessario per l’esercizio del diritto.

Accanto ai diritti vanno disciplinati i doveri e i limiti del titolare della servitù. È fondamentale specificare chi è responsabile dei lavori di installazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, e chi sopporta i relativi oneri economici. L’atto dovrà prevedere obblighi di ripristino dello stato dei luoghi al termine delle opere, modalità di comunicazione e di preavviso al proprietario del fondo per interventi non urgenti, e regole per l’accesso in caso di emergenza. Per tutelare il fondo servente e terzi, conviene inserire clausole di garanzia e assicurazione a carico del titolare della servitù, con l’obbligo di mantenere polizze per danni a persone e cose e di risarcire prontamente eventuali danni causati dalle attività connesse all’elettrodotto. Il testo deve inoltre prevedere misure di sicurezza e conformità normativa: la necessità di rispettare le norme tecniche vigenti, le prescrizioni degli enti preposti e le disposizioni in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro.

La durata della servitù e le condizioni di cessazione meritano un trattamento chiaro. Si può optare per una servitù perpetua o per una durata determinata; nel secondo caso va indicata la data di scadenza o l’evento estintivo. Occorre disciplinare le ipotesi di risoluzione anticipata, come il mancato esercizio del diritto per un periodo protratto, la rimozione delle opere su richiesta del proprietario in cambio di un indennizzo, o i casi di espropriazione per pubblica utilità. Deve essere chiarito anche il destino delle opere al termine della servitù: se diventano di proprietà del fondo servente, se devono essere rimosse e se il titolare deve restituire il terreno nello stato antecedente, con l’onere del risarcimento dei danni derivanti.

Per evitare futuri contenziosi è essenziale curare la forma e gli allegati tecnici: l’atto costitutivo deve essere redatto in forma idonea alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e, di norma, stipulato come atto pubblico o scrittura privata autenticata per garantirne efficacia e opponibilità ai terzi. Va previsto espressamente l’allegato grafico (pianta, sezioni, profili, specifiche tecniche) con l’indicazione che tali allegati fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo. Le specifiche tecniche dovrebbero dettagliare materiali, sezioni dei cavi, tipi di sostegno, fondazioni e limiti di carico, nonché le modalità per eventuali successivi adeguamenti tecnologici, prevedendo una procedura e un criterio economico per l’aggiornamento delle opere senza dover ristrutturare l’intero accordo.

La disciplina dei rapporti economici richiede particolare attenzione: se il proprietario del fondo è tenuto a corrispondere un’indennità, occorre precisare il criterio di calcolo, la periodicità del pagamento, le modalità di aggiornamento e di tassazione, e le garanzie circa gli oneri fiscali. Se è il gestore dell’elettrodotto a corrispondere un corrispettivo al proprietario, bisogna dettagliare la tempistica e l’eventuale rivalutazione. Qualora vi siano lavori che incidano sul valore del fondo, il titolo dovrebbe prevedere un meccanismo di valutazione e compensazione concordata o un rinvio a perizia per determinare in concreto il risarcimento. È utile stabilire anche chi sopporta le spese di iscrizione, volture catastali e imposte connesse alla costituzione della servitù.

Per tutelare entrambe le parti nelle ipotesi di controversia è consigliabile inserire clausole sulla risoluzione delle dispute: prevedere, se lo si ritiene opportuno, un tentativo obbligatorio di mediazione o conciliazione come condizione di procedibilità giudiziaria, oppure disciplinare la competente autorità giudiziaria o l’arbitrato. Vanno poi disciplinate le ipotesi di trasferimento della servitù: la servitù gravando sul fondo, essa si trasferisce con esso, ma è opportuno prevedere esplicite comunicazioni al titolare originario e la disciplina per la sub-cessione dei diritti di gestione o per l’affidamento in concessione a terzi, prevedendo l’onere di comunicare e ottenere autorizzazioni qualora la normativa di settore lo richieda.

Dal punto di vista redazionale, il linguaggio dell’atto deve essere preciso e possibilmente corredato da definizioni: definire termini ricorrenti come “fune conduttrice”, “sostegno”, “fascia di servitù”, “manutenzione straordinaria”, e richiamare espressamente gli allegati tecnici per ogni riferimento dimensionale o tecnico. Evitare locuzioni vaghe come “a discrezione” o “secondo le necessità”, sostituendole con criteri misurabili o procedure concordate. Inserire clausole di salvaguardia per la conformità a normativa sopravvenuta o per l’adeguamento tecnologico, prevedendo modalità di approvazione delle modifiche e il trattamento economico conseguente.

Infine, prima della stipula definitiva è fondamentale compiere tutte le verifiche preventive: accertare l’esistenza di vincoli urbanistici, paesaggistici o ambientali, richiedere eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l’installazione e l’esercizio dell’elettrodotto, verificare l’esistenza di servitù preesistenti o di ipoteche che possano ostacolare l’operazione, e predisporre un progetto tecnico conforme alle normative di rete e di sicurezza. Concludere la procedura con la registrazione e la trascrizione nei pubblici registri e la voltura catastale assicura l’efficacia dell’atto nei confronti dei terzi e la certezza giuridica necessaria per l’esercizio continuativo della servitù. Per tutelare al meglio interessi tecnici e legali, è prudente affidare la redazione e la verifica dell’atto a un professionista specializzato in diritto immobiliare e a un tecnico esperto di impianti elettrici.

Fac simile costituzione servitù di elettrodotto​

ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO

In data ______________, avanti a noi ______________, domiciliato per la carica in ______________, tra:

1) ______________, nato/a il ______________ a ______________, codice fiscale ______________, residente in ______________, in qualità di proprietario del fondo denominato e identificato catastalmente come: foglio ______________, particella ______________, sub ______________ (di seguito “Concedente”);

e

2) ______________, con sede legale in ______________, codice fiscale / partita IVA ______________, rappresentata da ______________ nato/a il ______________ a ______________, codice fiscale ______________, in qualità di ______________ (di seguito “Concessionario”).

Premesso che
– Il Concedente è proprietario del fondo identificato come sopra.
– Il Concessionario intende realizzare/gestire un elettrodotto e necessita della costituzione di una servitù di elettrodotto sul fondo del Concedente.
– Le parti intendono disciplinare i rapporti in forma scritta secondo i seguenti patti.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Costituzione della servitù
Il Concedente, a favore del Concessionario, costituisce e concede, a titolo di servitù di elettrodotto, le seguenti aree e facoltà sul fondo di sua proprietà, identificato catastalmente come: foglio ______________, particella ______________, sub ______________, sito in ______________ (di seguito “Fondo servente”):
a) una fascia di terreno della larghezza di m ______________, avente sviluppo planimetrico come da planimetria allegata (Allegato A), destinata al passaggio e alla collocazione di sostegni, tralicci, cavi, conduttori, pali, armature e ogni altra opera necessaria all’esercizio della linea elettrica (di seguito “Servitù”);
b) aree circostanti per l’accesso, il transito dei mezzi, l’esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, ispezione, riparazione, sostituzione e demolizione di opere inerenti l’elettrodotto.

Art. 2 – Oggetto delle facoltà del Concessionario
Il Concessionario può, entro i limiti necessari e conformemente ai progetti e alle autorizzazioni presenti o future:
a) installare, costruire, esercire, ispezionare, manutenere, riparare, sostituire e rimuovere linee elettriche e relativi impianti, sostegni e opere connesse;
b) esercitare accesso pedonale e veicolare, utilizzare aree per deposito temporaneo di materiali, attrezzature e macchinari strettamente necessari per le attività di cui alla lettera a);
c) eseguire sbancamenti, scavi, riempimenti, livellamenti e ogni intervento tecnico necessario correlato alla realizzazione o manutenzione dell’elettrodotto;
d) posizionare segnali, recinzioni provvisorie o definitive e dispositifsi di sicurezza necessari per la tutela dell’impianto e delle persone.

Art. 3 – Obblighi del Concessionario
Il Concessionario si obbliga a:
a) eseguire tutti i lavori con diligenza e a tutela dell’integrità del Fondo servente e delle costruzioni esistenti;
b) limitare il più possibile gli inconvenienti per il Concedente e ripristinare lo stato dei luoghi a lavori ultimati, salvo diversa pattuizione;
c) mantenere in efficienza le opere e provvedere alla rimozione di materie di risulta e rifiuti;
d) stipulare e mantenere in vigore polizze assicurative idonee a coprire danni a cose e persone cagionati nello svolgimento delle attività autorizzate, alla scadenza delle quali dovrà esibire quietanza al Concedente;
e) rispettare le normative tecniche e di sicurezza vigenti e le eventuali prescrizioni delle autorità competenti.

Art. 4 – Obblighi del Concedente
Il Concedente si obbliga a:
a) non ostacolare né impedire l’esercizio delle facoltà riconosciute al Concessionario ai sensi del presente atto;
b) astenersi dall’eseguire opere o impiantare alberature o manufatti entro la fascia di servitù che possano recare danno o intralcio all’esercizio dell’elettrodotto, salvo diverso accordo scritto con il Concessionario;
c) comunicare tempestivamente al Concessionario ogni fatto rilevante che possa incidere sull’esercizio della servitù.

Art. 5 – Durata
La servitù è costituita per la durata di ______________ (indicare anni) a decorrere dalla data del presente atto / a tempo indeterminato / fino alla cessazione dell’esercizio dell’elettrodotto. Alla scadenza, ove non sussista esercizio dell’elettrodotto, le opere potranno essere rimosse e la servitù estinguirsi, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Art. 6 – Indennizzo e corrispettivo
Per la costituzione della servitù il Concessionario corrisponde al Concedente, a titolo di indennizzo e/o canone, la somma complessiva di Euro ______________ (in lettere: ______________), da corrispondersi secondo le seguenti modalità: ______________. Le parti possono prevedere aggiornamenti e rivalutazioni come segue: ______________.

Art. 7 – Danni, ristoro e ripristino
Il Concessionario è responsabile dei danni diretti causati al Fondo servente o a terzi in dipendenza delle attività eseguite e provvederà al ripristino entro il termine di giorni ______________ dalla richiesta scritta del Concedente. Qualora il ripristino non venga eseguito nei termini, il Concedente potrà provvedere direttamente a spese del Concessionario.

Art. 8 – Accesso e coordinamento
Per l’accesso al Fondo servente il Concessionario comunicherà al Concedente con preavviso di giorni ______________ le operazioni programmate, salvo urgenze. Il Concedente non ostacolerà l’accesso nei casi di emergenza o per interventi di pronto intervento.

Art. 9 – Divieto di opacità
Il Concedente dichiara che al momento della costituzione della presente servitù il Fondo servente è libero da altre servitù incompatibili o vincoli che impediscano l’esercizio delle facoltà di cui al presente atto. Eventuali vincoli preesistenti sono dettagliati in allegato ______________.

Art. 10 – Modifiche, ampliamenti e nuove opere
Ogni modifica, ampliamento o realizzazione di nuove opere non previste nel presente atto richiede il consenso scritto del Concedente, fermo restando il diritto del Concessionario di eseguire interventi urgenti per motivi di sicurezza o continuità del servizio, dandone tempestiva comunicazione al Concedente.

Art. 11 – Spese e imposte
Le spese per la registrazione, trascrizione, volture catastali e ogni altro onere fiscale e burocratico inerente la costituzione e la trascrizione della servitù sono a carico di ______________.

Art. 12 – Subentro e cessione
Il presente atto vincola i successori e aventi causa a qualunque titolo delle parti. Il Concessionario potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti derivanti dal presente atto previa comunicazione scritta al Concedente e, se previsto, previo consenso di quest’ultimo fattispecie ______________.

Art. 13 – Risoluzione
Il mancato adempimento degli obblighi essenziali di una delle parti, qualora non sanato entro giorni ______________ dalla richiesta scritta dell’altra parte, costituisce inadempimento e legittima l’altra parte a chiedere l’esecuzione o la risoluzione del presente atto, con riserva del risarcimento del danno.

Art. 14 – Registrazione e trascrizione
Le parti convengono che il presente atto sarà registrato e trascritto nei registri immobiliari competenti ai fini dell’opponibilità ai terzi. Allegati che fanno parte integrante del presente atto: planimetria e quadro di superficie (Allegato A), copia delle autorizzazioni amministrative (Allegato B), eventuali altro documenti (Allegato C: ______________).

Art. 15 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente atto dovranno essere fatte per iscritto e inviate ai seguenti indirizzi:
– Per il Concedente: ______________;
– Per il Concessionario: ______________.

Art. 16 – Legge applicabile e foro competente
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme di diritto comune. Per ogni controversia derivante dall’interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di ______________.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo: ______________
Data: ______________

Il Concedente: ______________________________ (firma)
Il Concessionario: ___________________________ (firma)

Testimoni:
1) ______________, nato/a il ______________ a ______________, codice fiscale ______________, firma _______________________
2) ______________, nato/a il ______________ a ______________, codice fiscale ______________, firma _______________________

Allegati:
– Allegato A: Planimetria e quadro catastale ______________
– Allegato B: Autorizzazioni amministrative / nulla osta ______________
– Allegato C: ______________