Le società di capitali sono quelle società definite tali in quanto al loro interno l’elemento caratteristico e prevalente è la presenza di un capitale sottoscritto.
Le caratteristiche delle società di capitali sono personalità giuridica, autonomia patrimoniale perfetta, infatti i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte, i soci possono esercitare funzioni di controllo e di partecipazione con i propri voti durante le sedute del consiglio di amministrazione, le decisioni vengono infatti prese collegialmente con diritti di voto proporzionali.
Le società di capitali si dividono in società per azioni (SpA), società in accomandita per azioni (Sapa), società a responsabilità limitata (Srl), le quali si differenziano tra loro per vari aspetti.
La costituzione di una società per azioni prevede la stipulazione dell atto costitutivo, il suo deposito presso l ufficio del registro delle imprese e l’iscrizione della società presso lo stesso, esistono inoltre delle condizioni preliminari.
L atto costitutivo è un contratto tra più parti, oppure un atto unilaterale (se vi è un socio unico), che deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare tra le altre cose: le generalità dei soci e il numero di azioni sottoscritte, la denominazione e il comune dove sono poste la sede della società, l attività svolta, l ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato, le norme di ripartizione degli utili, il numero e i poteri degli amministratori.
Prima di depositare l’atto costitutivo, il notaio ha l’obbligo di verificare il rispetto delle condizioni preliminari per la costituzione della società.