Un Titolo di Credito, in senso generico, è un sostituto del denaro o uno strumento con il quale è possibile trasferire un diritto da un soggetto ad un altro, diritto indicato all’interno del medesimo titolo, con la consegna del documento contenente anche le modalità di esecuzione.
I Titoli di Credito, quindi, permettono una facile e snella circolazione dei diritti in essi indicati. Il Codice Civile nel Libro IV, Libro Quarto “Delle obbligazioni”, Titolo V “Dei titoli di credito”, Capo I “Disposizioni generali”, Art. 1992 “Adempimento della prestazione” cita: “Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge”. “Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto”.
Il Titolo di Credito è riassumibile in uno strumento principalmente di tipo cartaceo e di natura finanziaria utilizzabile nelle modalità e alternative consentite dalla legge vigente.
Considerando le modalità di trasmissione del credito, si distinguono in Titoli
-Al portatore: trasferibili con la consegna e il possessore ha diritto a ricevere la prestazione in esso indicata; esempio: banconote, monete
-All’ordine: trasferibili con la girata conferendo la titolarità del credito al soggetto possessore o indicato nel titolo; esempio: assegni bancari, cambiali.
-Nominativi: intestati a un soggetto specifico e identificabile scrivendo sul titolo il nome e cognome e altri eventuali dati necessari a rendere univoco il beneficiario; esempio: i libretti di risparmio.
I titoli di credito rappresentano quindi uno strumento molto importante.