OPA – Definizione e Significato

Opa ufficialmente è l’abbreviazione di offerta pubblica d’acquisto, il particolare istituto giuridico che disciplina tutte le offerte, gli inviti a offrire o i messaggi promozionali, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto in denaro di prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, futures, opzioni e altri strumenti finanziari), rivolti a più di 200 persone e di ammontare complessivo superiore a 40mila euro. Qualora l’acquisto venga realizzato consegnando, a titolo di corrispettivo, altri prodotti finanziari l’offerta pubblica viene definita di scambio (Ops). Le offerte pubbliche di acquisto e di scambio, inizialmente regolamentate dalla legge n. 149, del 18 febbraio 1992, sono attualmente disciplinate dagli articoli 102-112 del , contenuto nel Decreto legislativo n. 58, del 24 febbraio 1998, nonché dal relativo regolamento di attuazione emanato dalla Consob ed entrato in vigore il 1^ luglio del ’98.

La normativa si divide in due parti: la prima stabilisce le regole generali, valide per tutte le offerte di acquisto e di scambio; la seconda, fissa la particolare disciplina valida per le offerte rivolte all’acquisto di azioni emesse da società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani. Per quanto concerne le norme generali, il primo adempimento che deve compiere chiunque (persona fisica o giuridica, quotata o no) intenda procedere a un’offerta pubblica è darne immediata comunicazione alla Consob, all’emittente dei prodotti finanziari che ne formano l’oggetto, e al mercato, indicando gli elementi essenziali e le finalità dell’operazione nonché i nomi degli eventuali consulenti. Alla Consob, contestualmente alla comunicazione deve essere inviato il documento dell’offerta e la scheda di adesione, perché l’Autorità ne possa prendere visione ed eventualmente richiedere all’offerente di fornire informazioni integrative, di prestare particolari garanzie e/o di rispettare determinate modalità di pubblicazione.

La Consob può agire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione (trenta giorni se si tratta di prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico), trascorsi i quali il documento può essere pubblicato integralmente su organi di stampa di adeguata diffusione e trasmesso all’emittente. Quest’ultimo è tenuto a valutare l’offerta e a redigere un comunicato nel quale viene espresso un giudizio sull’operazione. Il comunicato deve essere inviato alla Consob almeno due giorni prima della sua diffusione al mercato, al fine di consentire all’Autorità di richiedere ulteriori informazioni. La sua pubblicazione deve avvenire prima della data a partire dalla quale è concessa facoltà di aderire all’offerta. Il periodo per il quale tale facoltà viene concessa non può essere inferiore ai 15 giorni né superiore ai 40 giorni di Borsa aperta. Per esigenze di corretto svolgimento dell’offerta e di tutela degli investitori, tuttavia, la Consob può prorogare la durata dell’offerta fino a un massimo di 45 giorni.

Inoltre, nel caso in cui l’emittente convochi un’assemblea negli ultimi dieci giorni disponibili per aderire all’offerta, il termine di quest’ultima viene differito di ulteriori dieci giorni. L’offerta è irrevocabile ed è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto, i quali vi aderiscono mediante sottoscrizione della scheda di adesione (forme diverse possono essere previste per la raccolta delle adesioni all’offerta sui mercati regolamentati). Durante tutto il periodo dell’offerta, ossia dalla data della prima comunicazione al mercato a quella del pagamento del corrispettivo, l’offerente, l’emittente, i loro amministratori, sindaci o direttori generali nonché tutti i soggetti a essi legati da rapporti di controllo, sono tenuti al rispetto di norme di trasparenza e correttezza, volte a fornire al mercato tutte le informazioni fondamentali circa le caratteristiche e l’andamento dell’operazione nonché a impedire comportamenti che possano influenzare le adesioni o alterare in maniera rilevante i presupposti della offerta stessa.

In particolare, per l’offerente è previsto l’obbligo di adeguare il prezzo di offerta al più alto prezzo pagato per gli acquisti di prodotti finanziari oggetto di offerta effettuati durante il periodo della stessa. Per l’emittente di azioni quotate che sono oggetto di offerta, è invece previsto il divieto di compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, senza l’autorizzazione dell’assemblea (ordinaria o straordinaria a seconda della materia), la quale deve deliberare in qualsiasi convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale. L’offerta può essere modificata in aumento dallo stesso offerente fino a tre giorni prima della data prevista per la chiusura, purché tuttavia non venga ridotto il quantitativo richiesto. Sono ammesse inoltre offerte concorrenti da parte di altri soggetti se il corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata è superiore a quello dell’ultima offerta o rilancio, o se comportano l’eliminazione di una condizione di efficacia.

Offerte concorrenti possono essere lanciate fino a cinque giorni prima della chiusura dell’offerta originaria ovvero dell’ultima offerta presentata e comunque, in caso di proroga, non oltre il cinquantesimo giorno dal lancio della prima offerta. La normativa delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio prevede anche una disciplina speciale quando ne formano oggetto azioni di società italiane quotate in un mercato regolamentato italiano. Le finalità specifiche perseguite da questa disciplina sono due: tutelare gli azionisti di minoranza in caso di trasferimento del controllo della società e garantire parità di trattamento a tutti gli azionisti. Il primo obiettivo è perseguito essenzialmente tramite la previsione di un’opa obbligatoria totalitaria quando un soggetto acquisisce più del 30% delle azioni con diritto di voto sugli argomenti riguardanti nomina o revoca o responsabilità degli amministratori o del consiglio di sorveglianza; il secondo, tramite la definizione di uno specifico criterio di determinazione del prezzo di offerta, che consente anche agli azionisti di minoranza di poter guadagnare almeno parte del premio di controllo (il maggior prezzo, rispetto a quello di mercato, pagato dall’acquirente al vecchio azionista di controllo).

La disciplina speciale, in particolare, definisce alcune fattispecie in relazione alle quali sorge l’obbligo di promuovere un’offerta (opa totalitaria, residuale, di concerto, a cascata, tra il 30% e il 50%), condiziona a specifiche condizioni il lancio di offerte facoltative e stabilisce sanzioni per la violazione delle norme relative. Al riguardo, l’articolo 110 del Testo Unico stabilisce che chi viola le norme sull’Opa non possa esercitare il diritto di voto sulle azioni possedute (e se lo fa, la delibera assembleare è impugnabile) e debba alienare quelle eccedenti i limiti previsti entro dodici mesi.